(di Antonio Forte)

L’azione di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione richiede, quale condizione indefettibile di procedibilità, una sentenza penale irrevocabile di condanna. La pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato derivante da intervenuta prescrizione, difettando dell’accertamento definitivo di colpevolezza, determina l’inammissibilità della domanda risarcitoria azionata dalla Procura contabile.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, con la sentenza n. 220/2026 del 27 luglio 2026, ha affrontato il tema dei presupposti applicativi e processuali dell’azione risarcitoria per il danno all’immagine patito dalle pubbliche amministrazioni. La vicenda trae origine dall’iniziativa della Procura erariale nei confronti di un appartenente alla Guardia di Finanza, giudicato in sede penale per fatti qualificati come induzione indebita ex art. 319-quater c.p. e definiti in grado di appello con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Il profilo centrale della pronuncia risiede nel vaglio di ammissibilità della domanda risarcitoria per lesione dell’immagine pubblica. Ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009 e dell’art. 51, comma 7, del Codice di Giustizia Contabile, l’esercizio dell’azione per danno all’immagine è rigorosamente subordinato alla presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per delitti commessi a danno della pubblica amministrazione, il cui novero è stato peraltro notevolmente ampliato. La Sezione Veneto ribadisce la profonda ed ontologica differenza che intercorre tra la sentenza di condanna e la pronuncia di proscioglimento per causa estintiva del reato. Quest’ultima, pur non equivalendo a una formula assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., risulta priva di un contenuto idoneo ad accertare in modo incontrovertibile la responsabilità penale dell’imputato.

A supporto di tale ricostruzione, il Collegio richiama il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 123/2023, la quale ha escluso ogni equiparazione tra la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. e la declaratoria di estinzione del reato ex art. 129, comma 1, c.p.p.. La Consulta ha evidenziato come l’assenza di un accertamento definitivo precluda la possibilità di assimilare i due tipi di pronunce ai fini dell’azionabilità del danno all’immagine. Tale orientamento trova costante riscontro nella giurisprudenza centrale d’appello, la quale nega la possibilità di considerare la prescrizione equipollente alla condanna.

Di conseguenza, la Corte dei conti ha dichiarato inammissibile la domanda per danno all’immagine, confermando la rigida operatività del presupposto del giudicato di condanna.