Il docente pubblico che esercita una libera professione deve ottenere preventivamente e formalmente l’autorizzazione dell’amministrazione scolastica. L’omissione, quando investe una norma chiara e inequivoca, integra colpa grave anche secondo la nuova definizione introdotta dalla legge n. 1/2026. Tuttavia, ai fini del riversamento ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, il danno non può automaticamente coincidere con i ricavi lordi dell’attività professionale, dovendo essere individuato nel vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal dipendente.

Un insegnante può svolgere una libera professione. Ma non può farlo semplicemente confidando nella tolleranza, nella conoscenza informale o nel silenzio dell’amministrazione.

È questo il primo messaggio della sentenza n. 131/2026 della Corte dei conti Lombardia.

La docente, assunta a tempo pieno, aveva continuato ad esercitare la professione di psicologa e psicoterapeuta senza avere mai formalmente richiesto né ottenuto l’autorizzazione del dirigente scolastico. L’art. 508, comma 15, d.lgs. n. 297/1994 consente infatti ai docenti l’esercizio della libera professione, ma soltanto previa autorizzazione. E l’autorizzazione, precisa la Corte, deve essere scritta, preventiva e non può essere sostituita da comportamenti concludenti o sanatorie successive.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda però la nuova colpa grave introdotta dalla legge n. 1/2026. La Corte applica espressamente la novella ai giudizi pendenti e ritiene integrata la “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”: l’obbligo autorizzatorio era sufficientemente chiaro e la sua inosservanza, quindi, inescusabile.

Niente dolo, però. La pubblicità dell’attività professionale, la regolare dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte depongono, secondo i giudici, più per un errore sulla disciplina applicabile che per una volontà fraudolenta.

Ed è sul quantum che la pronuncia diventa particolarmente interessante. La Sezione rifiuta di identificare automaticamente il danno con il fatturato lordo: il “compenso” da riversare non può comprendere somme mai realmente entrate nel patrimonio del professionista. Nel caso concreto, il danno viene quindi determinato sul netto effettivamente percepito e poi ulteriormente ridotto, mediante il potere riduttivo, al 60%, sino a 29.676,60 euro.

I profili di interesse.

La sentenza consegna alla PA un principio doppio. Massimo rigore sull’autorizzazione preventiva; maggiore aderenza alla realtà economica nella quantificazione del danno.

Per dipendenti, dirigenti e amministrazioni il suggerimento operativo è netto: le attività esterne devono essere sempre previamente formalizzate e autorizzate. Ma, quando si arriva al giudizio contabile, non basta moltiplicare fatture e compensi: occorre accertare quale sia stato il vantaggio economico effettivamente acquisito dal dipendente.

Una decisione, dunque, severa sul precetto ma meno automatica sulla condanna: l’illecito può essere chiaro, il danno deve comunque essere reale.

Nicola Pepe Avvocato Contabilista