(di Antonio Forte)
L’amministrazione comunale, valutata l’istanza di accesso avanzata da un consigliere ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, può consentire il rilascio della documentazione relativa a un contenzioso pendente, procedendo all’oscuramento dei nominativi e di ogni elemento identificativo dei soggetti coinvolti qualora tali dati non risultino indispensabili all’effettivo svolgimento del mandato istituzionale.
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con il parere numero 21959 del 16 luglio 2026, pubblicato al numero identificativo 104340, affronta la complessa questione dei limiti all’accesso documentale dei consiglieri comunali rispetto agli atti inerenti a un giudizio pendente tra l’ente locale e un terzo. La vicenda trae origine dall’istanza con cui alcuni consiglieri di minoranza hanno richiesto la copia integrale degli atti processuali depositati in un contenzioso civile avente a oggetto l’opposizione a un decreto ingiuntivo in materia di gestione cimiteriale, inclusi gli aggiornamenti sulla provvisoria esecutività e sulla procedura di mediazione avviata. L’ente locale, confortato dal parere del legale difensore, aveva inizialmente eccepito il rischio di compromettere la strategia processuale dell’amministrazione e invocato le disposizioni del regolamento comunale che escludono i documenti di natura giurisdizionale, richiamando altresì la giurisprudenza amministrativa in materia di accesso ordinario regolato dalla legge 7 agosto 1990, numero 241. Il dicastero ridimensiona tali argomentazioni giuridiche, distinguendo nettamente l’accesso ordinario dei privati da quello riconosciuto agli amministratori locali dall’articolo 43 del testo unico degli enti locali. Quest’ultimo diritto si configura come una prerogativa funzionale all’espletamento del mandato, caratterizzata dall’assenza di un obbligo di motivazione specifica e funzionale a consentire il controllo politico amministrativo sull’operato dell’ente. La giurisprudenza amministrativa, e in particolare le pronunce del Consiglio di Stato richiamate nel provvedimento, ribadiscono che le prerogative dei consiglieri non subiscono le medesime limitazioni opponibili ai cittadini terzi, non trovando ostacolo neppure nella pendenza di un giudizio, fatta eccezione per gli atti coperti da segreto istruttorio penale. Tuttavia, l’esercizio di tale prerogativa non è illimitato, dovendo sottostare ai principi di proporzionalità e strumentalità rispetto alle funzioni assembleari. Ne consegue che il bilanciamento tra le prerogative di controllo democratico e la tutela della riservatezza dei terzi coinvolti nel contenzioso si risolve attraverso l’ostensione dei documenti richiesti, neutralizzandone le criticità mediante la mascheratura dei dati personali e dei nominativi estranei all’effettivo sindacato politico, garantendo in tal modo la salvaguardia delle posizioni soggettive senza pregiudicare le funzioni di controllo istituzionale.