di Carmine Robert La Mura - Segretario ComunaleMassima redazionale, non ufficiale.
In tema di responsabilità amministrativa, la configurabilità del dolo eventuale richiede la prova della concreta rappresentazione dell’evento dannoso e della consapevole adesione volitiva alla sua verificazione; non è sufficiente la mera accettazione di un rischio, né la volontarietà della condotta antigiuridica. Secondo i criteri applicati dalla Sezione, devono essere valutati congiuntamente la rappresentazione dell’evento come altamente probabile, la determinazione ad agire anche nell’ipotesi della sua verificazione certa, secondo la formula di Frank, e l’accettazione del danno quale costo del risultato perseguito. In difetto di tali elementi, la condotta può integrare, al più, colpa grave: ove si tratti di condotta attiva ricadente nell’ambito temporale dell’art. 21, comma 2, del D.L. n. 76/2020, essa non fonda responsabilità amministrativa in assenza della prova del dolo.
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 106/2026, depositata il 14 luglio 2026
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Sardegna, con la sentenza n. 106/2026, depositata il 14 luglio 2026, affronta un confine delicatissimo: quello tra una condotta gravemente imprudente e la volontà dell’evento dannoso, anche nella forma del dolo eventuale. Un confine che non si può cancellare solo perché le conseguenze sono disastrose.
Il fatto: il deposito cambia, l’archivio va in fumo
Il Consiglio regionale della Sardegna aveva affidato a una società privata la custodia e la gestione di documentazione archivistica e libraria.
Il contratto individuava un centro di archiviazione ad Assemini, dotato di certificato di prevenzione incendi. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, la documentazione fu invece trasferita, senza informare il Consiglio regionale, in un diverso deposito a Uta, risultato privo degli adeguati requisiti di sicurezza. Il 28 gennaio 2022 un incendio distrusse i beni custoditi.
La Procura contabile chiese il risarcimento di 187.421.394,91 euro: il valore stimato dell’archivio e della biblioteca, oggetto anche di contestazione da parte della difesa. Non una somma riconosciuta dalla Corte, dunque, ma l’importo della domanda risarcitoria
L’accusa sostenne che la decisione di trasferire i beni integrasse il dolo eventuale: l’imprenditrice avrebbe accettato il rischio dell’incendio, considerate le carenze del deposito. La Corte non ha condiviso questa conclusione.
In effetti la corte chiarisce che accettare un rischio non significa automaticamente volere il danno
Il passaggio centrale è questo: la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Non basta provare che una scelta sia stata consapevole, contraria al contratto o pericolosa.
Per accertare il dolo eventuale, la Sezione indica tre profili da valutare congiuntamente, attraverso elementi rigorosi e convergenti:
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La concreta rappresentazione dell’evento.
Nella ricostruzione adottata dalla sentenza, l’evento dannoso deve essere rappresentato come altamente probabile, non come una possibilità astratta o un generico rischio. -
La scelta di agire anche davanti alla certezza del danno.
È il giudizio controfattuale della cosiddetta formula di Frank: il soggetto avrebbe agito ugualmente se avesse saputo con certezza che l’evento si sarebbe verificato? La risposta non può essere presunta: deve trovare riscontro nei fatti. -
L’accettazione del danno come prezzo del risultato perseguito.
Occorre una decisione consapevole e ponderata, nella quale le conseguenze dannose siano messe in conto quale costo per raggiungere il proprio obiettivo.
Nel caso esaminato, la Corte non ha ravvisato questi elementi. Ha ritenuto non provata l’adesione della volontà dell’imprenditrice alla distruzione del patrimonio e ha valorizzato anche la sproporzione tra i modesti vantaggi del trasferimento e le conseguenze devastanti dell’incendio, comprese quelle sulla stessa attività imprenditoriale.E
Attenzione al punto: la Corte non ha dichiarato corretta la gestione del deposito. Ha affermato che la condotta poteva essere caratterizzata, al massimo, da colpa grave, non dal dolo eventuale contestato.
Perché l’esito è stato assolutorio?
L’incendio risale al 2022. La Corte ha quindi applicato lo “scudo erariale” previsto dall’art. 21 del D.L. 76/2020, nel regime temporale rilevante per quei fatti: per la condotta attiva contestata — la decisione di trasferire i beni — era necessaria la prova del dolo. La limitazione non operava, invece, per i danni da omissione o inerzia.
Non essendo stato provato il dolo, l’imprenditrice è stata assolta dagli addebiti. La domanda contro la società è stata dichiarata inammissibile per un distinto problema di notifica, effettuata alla precedente PEC anziché al domicilio digitale della procedura di liquidazione giudiziale. Due posizioni, due ragioni differenti.
Considerazioni pratiche
Non si può usare il dolo eventuale come sinonimo di “errore gravissimo” sebbene altra giurisprudenza cade nell’errore purtroppo.
La gravità del danno, la violazione delle prescrizioni e la pericolosità della scelta non sostituiscono la prova della volontà dell’evento. È il criterio centrale della pronuncia.
E’ necessario ricostruire ciò che il soggetto sapeva prima, non ciò che tutti hanno capito dopo.
In termini istruttori, significa documentare informazioni disponibili, segnalazioni ricevute, alternative valutate e decisioni assunte. La valutazione deve riguardare il processo decisionale, senza trasformare il senno di poi in una prova automatica del dolo.
FONTI: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SARDEGNA/SENTENZA/106/2026