(di Antonio Forte)
In tema di finanza di progetto e di partenariato pubblico-privato disciplinati dal d.lgs. n. 36 del 2023, la previsione della lex specialis che imponga l’asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un istituto di credito o di una società di servizi o revisione ai sensi della legge n. 1966 del 1939 è legittima e vincolante, non potendo ritenersi viziata per il solo fatto che l’articolo 193 del nuovo codice dei contratti pubblici consenta, in via generale, l’asseverazione anche da parte di un professionista persona fisica.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto avverso la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, valorizzando il principio della vincolatività delle regole di gara e l’obbligo di conformità dell’offerta alle prescrizioni del bando e del disciplinare. La controversia traeva origine da una procedura di affidamento mediante finanza di progetto su iniziativa pubblica per opere di efficientamento energetico, aggiudicata a seguito di un’offerta corredata da un PEF asseverato da un professionista persona fisica. L’appellante aveva censurato tale scelta evidenziando il contrasto con l’articolo 17 del disciplinare, che richiedeva espressamente l’asseverazione da parte di un istituto di credito o di una società di revisione. Il Collegio ha osservato che la stazione appaltante, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e discrezionale, può legittimamente esigere garanzie più rigorose rispetto al minimo legale previsto dall’articolo 193, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023. Tale disposizione si limita infatti a consentire che il piano sia asseverato da un professionista abilitato, senza tuttavia imporre un modello inderogabile o precludere alle amministrazioni di richiedere soggetti giuridici dotati di maggiore organizzazione e trasparenza patrimoniale. Di conseguenza, la clausola della lex specialis che circoscrive le modalità di asseverazione non contrasta né con norme imperative né con il principio del favor partecipationis, configurandosi come un legittimo autovincolo che l’amministrazione è tenuta a rispettare in forza dell’articolo 107 del codice dei contratti pubblici. A conforto di tale interpretazione ermeneutica, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che la medesima stazione appaltante aveva applicato coerentemente la medesima regola in un altro lotto della stessa procedura, escludendo l’operatore economico per identica difformità documentale. L’aggiudicazione impugnata è stata pertanto annullata con conseguente obbligo per l’amministrazione di procedere a un nuovo affidamento in favore del secondo graduato, confermando che il mancato rispetto delle prescrizioni speciali inerenti al contenuto dell’offerta legittima l’esclusione del concorrente indipendentemente dalla natura non tassativa di alcune cause espulsive.