Note a sentenza Consiglio di Stato Cons. di Stato, sez. III, n. 07151 /2026
La Massima
L’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 impone di trasfondere le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e i criteri premianti dei CAM nella lex specialis: un mero rinvio al decreto ministeriale non assolve l’obbligo. L’omissione non è clausola immediatamente escludente, salvo grave carenza in concreto, e può essere fatta valere impugnando l’aggiudicazione per ottenere la riedizione della gara.
Il caso
Immaginatevi la fretta di una Stazione Appaltante nel dover adattare un vecchio capitolato per l’indizione di una gara per un servizio essenziale per il suo funzionamento il cui contratto è ormai quasi scaduto.
Il Rup pressa il personale tecnico richiedente affinchè questi completi l’attività di redazione del Capitolato.
La gara vecchia faceva un mero cenno ai Criteri Ambientali Minimi.
Era nata sotto la vigenza del vecchio codice che non aveva recepito la tutela ambientale come missione europea sociale al pari della tutela dei lavoratori.
E così, nel capitolato del costruendo nuovo appalto di pulizia ospedaliera c’erano due righe che hanno finito per pesare più di tutto il resto e su mesi di lavoro: la prima ammetteva i prodotti monouso, la seconda prevedeva il lavaggio con mop e doppio secchio.
I criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia in ambito sanitario (d.m. 29 gennaio 2021, n. 51), invece, prescrivono altro: il monouso solo in ipotesi eccezionali e giustificate, panni pre-impregnati o impregnati sul carrello come modalità ordinaria.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, inconsapevole dello sviamento dal diritto, aveva bandito una procedura aperta per la pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione degli edifici del complesso ospedaliero.
Con deliberazione n. 553 del 18 aprile 2025 l’appalto era andato a un RTI guidato da Team Service.
Un Operatore Economico concorrente, classificatosi quarto, impugnava l’aggiudicazione e l’intera documentazione di gara davanti al TAR Campania, lamentando che la lex specialis si fosse limitata a un richiamo generico alla normativa ambientale. Mancavano, a suo dire, i criteri premianti dell’allegato 2 del decreto (impatti lungo il ciclo di vita, Ecolabel UE, misure sociali e organizzative) e la trasposizione di diverse specifiche tecniche obbligatorie.
Stazione appaltante e aggiudicatario eccepivano l’irricevibilità, perché il bando andava impugnato subito, e sostenevano che i CAM operassero comunque per eterointegrazione. Il TAR (sez. V, n. 7715/2025) ha respinto le eccezioni e annullato la gara. Team Service ha proposto appello.
Cosa c’è di nuovo
Con la sentenza 28 settembre 2026, n. 7151, la Terza Sezione del Consiglio di Stato respinge l’appello. La pronuncia non apre una strada nuova: consolida un orientamento e lo salda ai principi del nuovo codice.
Per quanto attiene all’obbligo di impugnare tempestivamente un bando viziato la domanda che bisogna porsi è la seguente: per quale motivo il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo di appello relativo alla presunta tardività del ricorso di primo grado di Meranese Servizi S.p.A.?
Sul piano processuale, il Collegio parte dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018: l’immediata impugnazione del bando resta eccezione, riservata alle clausole escludenti o comunque lesive in modo attuale e diretto. Il mancato recepimento dei CAM non impedisce, di norma, di formulare un’offerta; la lesione si manifesta con l’aggiudicazione, e l’interesse strumentale alla riedizione della gara sorregge l’impugnazione, a prescindere dalla posizione in graduatoria.
La sentenza richiama la logica del private enforcement: finalità ambientali di rango costituzionale ed eurounitario affidate anche all’iniziativa degli operatori (cita Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2025, n. 7898). Il criterio resta casistico: l’onere di impugnare subito sorge solo quando la carenza diventa grave e priva l’impresa di elementi essenziali per costruire l’offerta. Qui le plurime offerte pervenute dimostrano il contrario.
Per quanto riguarda, invece, l’invocata eterointegrazione del bando, il passaggio più fine riguarda un’ondivago indirizzo giurisprudenziale.
Il Collegio, infatti, superando il recente arresto giurisprudenziale del Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877, afferma che il mero rinvio al decreto dei CAM può integrare una grave carenza, da accertare in concreto. Infatti, la differenza tra i due casi, quello analizzato dalla sentenza in commento con quello del precedente da cui essa si discosta è la possibilità per l’Operatore Economico di poter fare un’offerta possibile.
Inoltre, il Collegio esclude che i principi di risultato, fiducia e buona fede (artt. 1-3) possano creare in via interpretativa nuove decadenze o un obbligo generalizzato di contestazione preventiva del bando: ne uscirebbero compressi il diritto di difesa e moltiplicato il contenzioso.
Sul merito, l’art. 57, comma 2, non si considera rispettato da un rinvio al decreto ministeriale. I CAM assurgendo ad elementi essenziali dell’offerta o fonte di punteggio premiale, vanno indicati con chiarezza nella lex specialis (con richiamo all’art. 83, comma 2, che li vuole nel bando) e la loro inclusione non è un adempimento formale senza poter lasciar spazio alcuno al principio di eterointegrazione del bando.
C’è, infine, un aspetto da non sottovalutare. Il terzo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile perché Team Service non ha censurato in modo specifico la ratio autonoma sul contrasto tra capitolato e CAM (monouso, doppio secchio). Una cosa è omettere il richiamo ai CAM, altra cosa è prevedere clausole opposte: il generico rinvio non copre la seconda ipotesi, e quella ratio, da sola, reggeva la sentenza.
Consigli per le PA e per gli OE
Trascrivere, non rinviare. Specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti del decreto di settore vanno riportati nel disciplinare e nel capitolato, con le formule operative che consentono di valutare e verificare.
Costruire la griglia premiante sul decreto. I criteri di valutazione dell’offerta tecnica devono essere riconducibili a quelli del d.m. applicabile (nel caso, ciclo di vita, Ecolabel UE, profili sociali e organizzativi).
Bonificare il capitolato. Prima della pubblicazione, un confronto riga per riga tra prescrizioni prestazionali e CAM, per eliminare ciò che li contraddice: è il rischio più serio, perché non si sana con clausole di salvaguardia.
Non contare sull’eterointegrazione. Né sulla tardività del ricorso: l’impugnazione dell’aggiudicazione resta aperta anche a concorrenti lontani dal primo posto.
DECALOGO DI CONTROLLO e Slide -> Architettura_dell_Impugnazione_nei_Contratti_Pubblici
Breve check list per verificare conformità ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. n. 51/2021
📋 SEZIONE I: CHECKLIST AUDIT PER IL RUP (Stazione Appaltante)
| Codice ISO | Oggetto del Controllo | Requisito di Conformità & Normativa | Evidenza Documentale / Verificato da RUP | Esito |
| CAM-01 | Trascrizione Puntuale Specifiche Tecniche | Obbligo di declinare analiticamente le specifiche del D.M. nei documenti di gara. Divieto assoluto di mero rinvio formale. | Corrispondenza articolo per articolo tra capitolato e D.M. di settore. | |
| CAM-02 | Criteri Premianti e Ponderazione OEV | Inserimento nella griglia dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa dei criteri premianti ambientali (Ecolabel UE, LCC, impatti sociali). | Disciplinare di gara con punteggi tecnici dedicati alla sostenibilità. | |
| CAM-03 | Bonifica Incompatibilità Operative | Eliminazione di prescrizioni difformi dai CAM (es. divieto prodotti monouso non giustificati e di mop a doppio secchio). | Capitolato prestazionale validato con esclusione di tecniche vietate. | |
| CAM-04 | Certificazioni e Rapporti di Prova | Previsione esplicita delle prove di conformità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14024 o equivalenti per prodotti e macchine. | Elenco degli allegati tecnici e dei report di laboratorio richiesti ai concorrenti. | |
| CAM-05 | Clausole Esecutive e Monitoraggio | Recepimento nel disciplinare e nello schema di contratto delle clausole di controllo, penali e audit di cantiere in fase di esecuzione. | Schema di contratto integrato con sanzioni per mancato rispetto dei CAM. |
🛡️ SEZIONE II: CHECKLIST AUDIT PER L’OPERATORE ECONOMICO (OE)
| Codice ISO | Oggetto del Controllo | Requisito di Conformità & Normativa | Evidenza Documentale / Verificato da OE | Esito |
| CAM-06 | Matrice di Conformità Lex Specialis | Verificare la corrispondenza dell’offerta tecnica con tutte le specifiche ambientali e i criteri premianti del bando. | Matrice di conformità CAM/Offerta sottoscritta dal Direttore Tecnico dell’OE. | |
| CAM-07 | Qualificazione Prodotti e Marchi (ISO 14024) | Possesso di detergenti e disinfettanti con marchio Ecolabel UE o etichetta di Tipo I (UNI EN ISO 14024) o rapporti di prova equivalenti. | Dossier schede tecniche, schede di sicurezza e certificati accreditati. | |
| CAM-08 | Attrezzature e Ciclo Operativo Conforme | Adozione di macchinari ad alta efficienza e sistemi di lavaggio con panni pre-impregnati o impregnati a carrello (no monouso imprevisto). | Schede macchine, calcolo dei consumi idrico/energetici e piano operativo di cantiere. | |
| CAM-09 | Formazione Personale e Misure Sociali | Attestazione della formazione specialistica erogata al personale in materia di impatti ambientali e conformità ai criteri sociali CAM. | Registro formativo, certificati ISO 14001 / ISO 45001 / SA8000 e piano DPI. | |
| CAM-10 | Screening Bando e Azione Giudiziale | Analisi della lex specialis per rilevare omissioni CAM o clausole difformi per eventuale impugnazione differita con l’aggiudicazione. | Audit legale preventivo ed eventuale ricorso per riedizione della gara in conformità ambientali. |
di Stefano Oricchio – Responsabile Unico di Progetto presso l’Istituto Italiano di Tecnologia – co-autore con Alessandro Boso, Elena Serra e Marta Fiorese del commentario al Codice edito da Albonet – Codice dei Contratti 2026 – abilitato alla professione forense presso il Foro di Salerno.
IL RINVIO AI CAM NON BASTA (di Stefano Oricchio) © 2026 by Stefano Oricchio is licensed under CC BY-NC-ND 4.0