(di Antonio Forte)
La speciale fattispecie di danno all’immagine da falsa attestazione della presenza in servizio, azionabile ex art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. 165/2001, configura un’ipotesi eccezionale a tipicità stretta e non applicabile per analogia anche alle condotte omissive da parte del dirigente, la cui responsabilità per omessa vigilanza richiede la sussistenza della colpa grave.
La sentenza n. 123/2026 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, esamina la complessa vicenda dell’assenteismo dei dipendenti di una amministrazione campana, definendo il perimetro applicativo sia della responsabilità diretta dei lavoratori per danno patrimoniale e all’immagine, sia della presunta responsabilità sussidiaria della dirigenza per omessa vigilanza.
Nel merito delle condotte attive dei dipendenti, accertate mediante strumenti di videosorveglianza e pedinamenti espletati dalla Guardia di Finanza in sede penale, la decisione ribadisce la piena operatività del combinato disposto degli articoli 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. 165/2001. Tali norme consentono la perseguibilità del danno all’immagine a prescindere dal previo giudicato penale di condanna, in virtù della peculiare evidenza probatoria garantita dalle rilevazioni tecnologiche e dai riscontri cartacei alterati. Verificata la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo nella condotta dei dipendenti che attestavano fittiziamente la presenza in servizio, la Sezione procede alla quantificazione equitativa del danno all’immagine, parametrandolo in misura pari a cinque volte il danno patrimoniale diretto cagionato dalle indebite retribuzioni percepite.
Il nucleo ermeneutico di maggiore interesse della pronuncia risiede nella disamina della posizione del dirigente. La Procura erariale sosteneva la sussistenza di una responsabilità sussidiaria gravemente colposa, imputando alla dirigenza di non aver adottato controlli stringenti volti a scongiurare l’evento dannoso e di aver omesso la tempestiva segnalazione. Il Collegio rigetta integralmente l’impostazione accusatoria, sia in merito al danno all’immagine, sia con riferimento al danno patrimoniale.
Sotto il primo profilo, viene chiarito che la speciale azione risarcitoria per danno all’immagine svincolata dal giudicato penale è norma eccezionale e di stretta interpretazione; essa presuppone indefettibilmente la condotta attiva di falsa attestazione e non può essere applicata estensivamente o in via analogica alle fattispecie, contestate alla figura apicale, omissive o di presunta culpa in vigilando. Per azionare il danno all’immagine contro il dirigente a titolo omissivo avrebbe quindi dovuto fondarsi sul presupposto generale dell’art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile, ossia una sentenza penale irrevocabile di condanna per reati contro la PA, assente nel caso di specie.
Sul piano del danno patrimoniale e dell’elemento soggettivo, la Corte esclude ogni colpa grave, accertando che il dirigente aveva regolarmente attuato il monitoraggio previsto dai piani anticorruzione d’ente, predisponendo controlli a campione in diverse fasce orarie e adottando specifici ordini di servizio coordinati con la Direzione Generale. L’esito privo di criticità dei controlli delegati, unitamente alle modalità strettamente fraudolente e per brevi frazioni temporali con cui i dipendenti occultavano l’allontanamento, rendeva la condotta illecita imprevedibile ed inevitabile rispetto ai doveri di ordinaria diligenza dirigenziale. La sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, n. 123/2026 rigetta quindi le pretese verso la dirigenza.
SENTENZA_126_2026_CORTE DEI CONTI