(di Antonio Forte)
Il diniego del trasferimento ex articolo 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 richiede una motivazione rafforzata che individui in modo specifico le effettive esigenze organizzative ostative della sede di appartenenza e di destinazione. Tale diniego non può fondarsi su clausole di stile o su generici riferimenti al contesto operativo territoriale, né la presenza di altri congiunti esclude automaticamente il beneficio se l’istruttoria non accerta la loro concreta idoneità assistenziale.
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, con la sentenza n. 04235/2026 del 24 settembre 2026 (Reg. Ric. n. 02440/2025), ha accertato l’illegittimità del provvedimento di rigetto adottato da una amministrazione ministeriale nei confronti dell’istanza di trasferimento avanzata da un proprio dipendente per assistere la madre disabile grave. Il rigetto, confermato a seguito di riesame, poggiava su generiche valutazioni relative al complesso contesto di ordine pubblico dell’ufficio di provenienza e sulla presenza di altri familiari residenti nel luogo di origine dell’assistita. La pronuncia chiarisce come la tutela della persona con disabilità e il diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina costituiscano attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e salvaguardia della salute. Sebbene l’istituto non attribuisca un diritto soggettivo incondizionato, l’esercizio della discrezionalità amministrativa impone un rigoroso bilanciamento degli interessi coinvolti. L’amministrazione ha l’onere di dimostrare, mediante dati oggettivi e non di mera facciata, le specifiche criticità organizzative ostative e l’impossibilità di provvedere diversamente, fornendo una motivazione puntuale sulla sede d’origine e su quella ambita. Nella sentenza n. 04235/2026, i giudici milanesi rilevano come il Dipartimento di appartenenza del lavoratore si sia limitato a richiamare genericamente le esigenze di sicurezza urbana senza dimostrare l’essenzialità delle mansioni del dipendente o una reale scopertura dell’organico.
Sotto il profilo istruttorio, il tribunale evidenzia l’erroneità degli automatismi valutativi sulla composizione del nucleo familiare, atteso che la presenza di altri congiunti non è sufficiente a sorreggere il diniego qualora gli stessi risultino affetti da patologie invalidanti o gravati da impegni di cura insostituibili.
Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato, con obbligo per l’amministrazione di riprovvedere in conformità ai criteri motivazionali delineati.
SENTENZA_4235_2026_TAR LOMBARDIA