(di Antonio Forte)

In materia di conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la retribuzione di posizione deve essere necessariamente riproporzionata in misura proporzionale alla percentuale di part-time, non ammettendo deroghe o l’esclusione di tale automatismo sulla base delle valutazioni positive ottenute nel tempo dal dipendente, a differenza della retribuzione di risultato che può seguire discipline differenti in sede di contrattazione integrativa.

L’ARAN ha di recente affrontato (ancora una volta direi), con il parere 39101, la questione relativa alla possibilità di ammettere forme di non stretto riproporzionamento della retribuzione di posizione per il personale degli enti locali privi di dirigenza titolare di un incarico di Elevata Qualificazione a tempo parziale, qualora il dipendente abbia registrato costantemente valutazioni positive nel corso degli anni. Il parere pubblicato dall’Agenzia chiarisce in modo inequivocabile i confini applicativi dettati dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto vigente. La disciplina contrattuale distingue nettamente la retribuzione di posizione, la quale viene graduata sulla base di criteri predeterminati che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali connesse a ciascun incarico, rispetto alla retribuzione di risultato, la quale risulta invece strettamente connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione degli esiti della valutazione della performance individuale. L’art. 19, comma 7 del CCNL prevede espressamente che gli enti privi di dirigenza possano conferire gli incarichi di EQ anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al cinquanta per cento, stabilendo tuttavia in modo perentorio che il principio del riproporzionamento del trattamento economico trovi piena applicazione proprio con riferimento alla retribuzione di posizione. Dalla lettura combinata delle disposizioni contrattuali emerge l’assenza di spazi ermeneutici volti a neutralizzare tale automatismo redistributivo in ragione del merito o della continuità delle valutazioni positive conseguite dal dipendente nel corso della sua carriera. La decurtazione della retribuzione di posizione in proporzione alla ridotta percentuale di impegno orario risponde a un vincolo di carattere generale inderogabile per l’amministrazione pubblica. Discorso differente vale invece per la retribuzione di risultato e per i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, i quali, ai sensi dell’art. 55, comma 11, del medesimo CCNL, possono essere applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, purché ciò avvenga in conformità con quanto previsto dalla disciplina definita in sede di contrattazione collettiva integrativa. Pertanto, l’ente locale non può disporre alcuna deroga unilaterale o discrezionale in merito al trattamento economico fondamentale di posizione connesso all’incarico di Elevata Qualificazione svolto in regime di tempo parziale, restando ogni eventuale flessibilità confinata esclusivamente agli istituti incentivanti legati ai risultati e alla performance individuale secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata.