Tema: Pubblico impiego – Conferimento incarichi dirigenziali/responsabili a soggetti esterni – Vincolo di priorità del personale interno – Obbligo di motivazione – Perdita di chance risarcibile.
di Carmine Robert La Mura
Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti Locali
Massima
In tema di conferimento di incarichi dirigenziali (o di responsabile di servizio negli enti privi di dirigenza) a soggetti esterni, costituisce regola immanente del sistema la necessaria verifica preliminare dell’insussistenza, nei ruoli organici dell’amministrazione, di una professionalità equivalente; la motivazione del provvedimento di nomina è strumentale al controllo sul rispetto di tale vincolo, anche ai fini della responsabilità erariale. La violazione di tale regola, con omessa comparazione tra personale interno ed esterno, integra un vizio di legittimità dell’atto e può fondare il risarcimento del danno per perdita di chance in capo al dipendente interno ingiustamente escluso.
Fatto
Un ente locale conferisce a un soggetto esterno un incarico apicale Un dipendente interno impugna l’atto, sostenendo:
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di possedere titoli, esperienza e competenze equivalenti rispetto all’esterno;
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che l’ente non ha svolto una reale comparazione tra profili interni ed esterni;
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che il decreto di incarico è motivato in modo generico
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di aver subito un danno per perdita di chance di ottenere l’incarico
Il giudice di merito respinge la domanda; La Cassazione, con ord. n. 22647/2026, ribadisce invece la regola immanente della priorità interna e della motivazione controllabile ma si tenga conto che la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 25442/2024) precisa che:
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il risarcimento per perdita di chance non è automatico;
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per le posizioni fiduciarie/apicali, la discrezionalità politica è ampia;
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serve la prova di quasi certezza di vittoria in una procedura corretta
La Corte di Cassazione, con l’ord. n. 22647/2026, conferma un principio ormai consolidato:
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Il conferimento di incarichi dirigenziali (o di responsabile di servizio) a esterni è subordinato alla mancanza, nei ruoli organici, di una professionalità equivalente (art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001).
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La motivazione della delibera non è un adempimento formale, ma è strumentale al controllo (interno, giurisdizionale, della Corte dei conti) sul rispetto di tale vincolo.
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La violazione di questa regola, con omessa comparazione tra interni ed esterni, può integrare un vizio di legittimità dell’atto e fondare, in presenza dei presupposti, un risarcimento per perdita di chance.
In controtendenza, minoritaria, si segnala la sentenza del TAR Milano n. 2547/2021 il quale ricorda che <<Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma (art. 11o co. 1 tuel), sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico>> e che alla predetta selezione potrà partecipare anche il personale interno che ne abbia i requisiti, fermo restando la valutazione comparativa dei profili professionali.