(Simone Cucinotta) La risposta dovrebbe essere semplice: molto. Soprattutto quando si tratta di ricostruire non soltanto l’illegittimità di un atto, ma anche l’intensità dell’elemento soggettivo di chi lo ha adottato.
E invece, leggendo la delibera, qualche dubbio rimane.
Il caso riguarda un Segretario Generale, anche RPCT, sanzionato da ANAC per avere irrogato due sanzioni disciplinari a un dipendente whistleblower, entrambe successivamente annullate dal giudice. ANAC ha ritenuto che quelle iniziative avessero natura ritorsiva e ha applicato una sanzione pecuniaria di 10.000 euro.
Che le due sanzioni disciplinari irrogate al whistleblower siano state annullate dal giudice è un dato. Ma trasformare quasi automaticamente l’illegittimità della sanzione in prova di un intento ritorsivo è un’operazione ben diversa.
Soprattutto per la seconda sanzione. Il particolare che ANAC sembra liquidare con notevole disinvoltura è che il giudice di primo grado l’aveva ritenuta legittima. Dunque la ragione posta a fondamento del provvedimento era talmente “pretestuosa” che un giudice, dopo averla esaminata, l’aveva condivisa.
Poi la Corte d’Appello ha deciso diversamente. Succede. È precisamente per questo che esistono i gradi di giudizio.
Ma proprio questa circostanza avrebbe dovuto suggerire una maggiore prudenza nel passaggio logico: “la sanzione era illegittima, dunque era ritorsiva”. Nel diritto sanzionatorio l’errore non è necessariamente persecuzione e una valutazione poi smentita dal giudice non diventa retroattivamente prova di malafede.
Ci sono poi altri elementi poco valorizzati: il RPCT aveva effettivamente istruito le segnalazioni, tanto che ANAC aveva archiviato quel distinto procedimento; un terzo procedimento disciplinare era stato archiviato; la prima multa non era stata neppure materialmente trattenuta e non aveva inciso sulla valutazione annuale.
Elementi forse non sufficienti a escludere ogni responsabilità. Ma certamente rilevanti quando si deve stabilire quanto grave sia stata la condotta e quale sanzione applicare in una forbice compresa tra 5.000 e 30.000 euro.
ANAC sceglie 10.000 euro e dedica grande attenzione all’“ostilità”, all’“astio” e perfino alla “postura” che il Segretario avrebbe dovuto assumere.
Termini suggestivi. Meno evidente, invece, è la rigorosa ponderazione delle circostanze favorevoli all’incolpato.
Un’Autorità indipendente dovrebbe maneggiare il potere sanzionatorio con il bisturi.
Qui, in qualche passaggio, sembra essere stato utilizzato più volentieri il martello.
E quando a usare il martello è proprio l’Autorità chiamata a presidiare legalità e garanzie, un supplemento di precisione non sarebbe stato fuori luogo.