Lo scorso 30 gennaio, il Consiglio di Stato, sezione consultiva degli atti normativi, ha sospeso la pronuncia sul proprio parere (per necessità di approfondimenti istruttori), con atto n.137 in riferimento allo “schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 ottobre quale uno degli ultimi atti del Governo uscente guidato dal Prof. Mario Draghi.

Ricordiamo che  le novità di rilievo di queste modifiche al DPR 487/1994 come evidenziate dall’allora Ministro Brunetta (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/05-10-2022/concorsi-pubblici-e-assunzioni-libera-al-nuovo-regolamento), riguardano soprattutto la digitalizzazione delle procedure in tutte le fasi di concorso, eliminando per sempre “carta e penna”, nuove, concrete e innovative misure a tutela della parità di genere e dei soggetti in situazioni di svantaggio, rimodulazione dei meccanismi di riserva e dei titoli di preferenza, gestione delle procedure mediante il portale unico del reclutamento (INPA.GOV).

Tanto ciò premesso la Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno non procedere all’esame analitico dell’articolato del decreto, sottoposto al suo parere, in quanto alcune delle criticità rilevate inducono a ravvisare la sussistenza dei presupposti per rimetterlo al Ministero proponente al fine di stimolare un’ulteriore e più approfondita riflessione sulle modalità di attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto – legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

I rilievi mossi dal Consiglio di Stato si muovono in diverse direzioni sia con riguardo all’analisi tecnico normativa (ATN) che all’analisi di Impatto Regolamentare (AIR) ed in particolare:

  • …..nonostante sia espressamente affermato che la nuova normativa incide su tutte le pubbliche amministrazioni ed ha come destinatari diretti una platea indefinita di aspiranti all’accesso all’impiego pubblico, manca una valutazione unitaria e complessiva delle sue possibili conseguenze sul settore dell’occupazione in generale (attesa l’interdipendenza della domanda di lavoro tra settore pubblico e settore privato e della correlata offerta) e nella P.A. in particolare;
  • ….è totalmente pretermessa ogni valutazione delle conseguenze della nuova disciplina sull’ordinamento anche in termini di contenzioso;
  • la sezione ritiene necessaria un’attenta valutazione del nutrito e complesso contenzioso insorto in relazione alla digitalizzazione sia delle modalità di accesso alle prove concorsuali che del loro svolgimento evidenziando come, ad esempio, la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’utilizzo delle tecnologie informatiche nella procedura amministrativa non può pregiudicare i partecipanti, dovendo la P.A. farsi carico di eventuali disfunzioni del sistema (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15.3.2021, n. 2226; T.A.R. Lazio, II 19.4.2022, n. 4664, Consiglio di Stato, VI, 1.7.2021, n. 5008);
  • la Sezione osserva che l’analisi della giurisprudenza formatasi sulla materia in esame consentirebbe anche di individuare misure idonee a sterilizzare i rischi di contenzioso attraverso la previsione di presidi idonei di verifica e controllo delle tecnologie digitali, necessariamente diversificati in relazione alla tipologia di criticità da fronteggiare;
  • la Sezione osserva che l’Analisi di impatto regolamentare deve necessariamente contenere dati numerici, statistici, fattuali e circostanziali per supportare le scelte operate in sede di modifica, per dimostrarne la necessità rispetto alla cosiddetta opzione zero e per evidenziarne, seppure in un’ottica di proiezione, l’utilità ai fini di un reclutamento veloce e trasparente, dell’asserito, ma indimostrato, innalzamento della qualità del capitale professionale delle pubbliche amministrazioni, dell’effettività della riforma delle PP.AA. anche nell’ottica del PNRR
  • lo schema di regolamento manca di qualsiasi previsione di forme strutturate di monitoraggio, fondamentali per valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e funzionali anche ad un sistema di correzione “continua” dell’articolato, indispensabile a maggior ragione laddove la normativa disciplini l’uso di tecnologie soggette ad evoluzione
  • l documento trasmesso, pur essendo correttamente strutturato dal punto di vista formale, risulta, in concreto, carente di elementi necessari al conseguimento degli scopi per i quali l’A.I.R. è stata concepita in quanto contiene una serie di considerazioni che, lungi dall’essere evidence based, risultano apodittiche e generiche, di natura qualitativa/discorsiva e non quantitativa/analitica
  • con riguardo alle misure relative all’“adeguamento dei meccanismi di riserva e titoli di preferenza al nuovo contesto ed alla salvaguardia della parità di genere” la Sezione rileva che nell’articolo 3, comma 6, del decreto – legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, manca qualsiasi indicazione e qualsiasi riferimento all’adeguamento dei meccanismi di riserva e titoli di preferenza al nuovo contesto ed alla salvaguardia della parità di genere, così come all’introduzione di misure che garantiscano la parità di genere
  • in ultimo la sezione rileva criticità in merito alla previsione quale titolo di preferenza “l’appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre” evidenziando che il Ministero proponente si limita a riportare la modifica degli articoli 5 e 6 senza produrre nessun dato statistico a supporto della stessa. In particolare manca una ricognizione complessiva della situazione attuale per livelli di governance e tipologia di amministrazioni e conseguentemente una valutazione delle risultanze per individuare l’eventuale esistenza di “squilibri di genere nelle pubbliche amministrazioni” ai quali si intende porre rimedio attraverso la detta previsione e per dimostrare che, al netto della sua compatibilità con i principi costituzionali richiamati, si tratti di modifica necessaria ed efficace rispetto al fine perseguito, riscontrato e dimensionato, stabilendo un’oggettiva e ragionevole soglia di rilevanza, alla luce della effettiva attuale situazione di fatto.

I rilievi mossi dal Consiglio di Stato sono sicuramente importanti ed impattanti da un punto di vista complessivo delle novità normative che il legislatore voleva introdurre nell’ordinamento e pertanto sarà interessante vedere se, nelle prossime settimane, il nuovo Governo Meloni rappresentato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, si limiterà a “rispondere” al Consiglio di Stato mediante ulteriore documentazione di approfondimento oppure intenderà superare i rilievi mossi per il tramite di un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri con una ulteriore modifica allo di decreto sulla scorta di quanto evidenziato.