(di Antonio Forte)
L’amministrazione pubblica, nel decidere le modalità di copertura dei posti vacanti in organico, esercita un potere discrezionale che non si traduce in un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei inseriti in graduatorie vigenti, a meno che un obbligo vincolante non sia espressamente previsto dal bando di concorso. La scelta di utilizzare la procedura dello scorrimento rimane una facoltà dell’ente, sindacabile dal giudice ordinario solo nei limiti del rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa.
Questo provvedimento consolida l’orientamento secondo cui non sussiste un automatismo o una preferenza assoluta della procedura di scorrimento rispetto alla mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, qualora l’ente espliciti chiare esigenze organizzative e profili professionali peculiari.
Per gli operatori della pubblica amministrazione emerge l’indicazione pratica di presidiare con estremo rigore la fase motivazionale degli atti di programmazione del fabbisogno del personale e dei bandi. Ogni scostamento dall’utilizzo delle graduatorie vigenti deve essere sorretto da un’istruttoria tecnica analitica, che colleghi le mansioni specifiche richieste dalle peculiarità del servizio all’efficienza della spesa, rendendo l’atto immune da censure di irragionevolezza.
Antonio Forte – Segretario comunale