(di Antonio Forte)

L’amministrazione pubblica, nel decidere le modalità di copertura dei posti vacanti in organico, esercita un potere discrezionale che non si traduce in un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei inseriti in graduatorie vigenti, a meno che un obbligo vincolante non sia espressamente previsto dal bando di concorso. La scelta di utilizzare la procedura dello scorrimento rimane una facoltà dell’ente, sindacabile dal giudice ordinario solo nei limiti del rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 12440 del 2026, ha rigettato il ricorso di un candidato idoneo inserito nella graduatoria di un concorso per agenti di polizia municipale. Il ricorrente lamentava la lesione del proprio diritto all’assunzione a tempo indeterminato, contestando le scelte dell’ente di ricorrere, dapprima, a contratti a tempo determinato e, successivamente, a procedure di mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di agente motociclista. La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Ancona, evidenziando che il diritto all’assunzione si perfeziona unicamente mediante una fattispecie complessa, costituita dalla vigenza della graduatoria e dalla esplicita decisione dell’amministrazione di avvalersene per la copertura delle vacanze. Nel caso di specie, la scelta della mobilità volontaria rispetto allo scorrimento è risultata pienamente legittima e supportata da un’adeguata motivazione. Il Comune ha infatti dimostrato la necessità specifica di reperire personale con competenze certificate nella conduzione di motociclette e già esperto, garantendo così il rispetto dei principi di efficienza economica e riduzione della spesa pubblica, in quanto lo scorrimento della graduatoria generale avrebbe richiesto investimenti aggiuntivi in termini di formazione professionale.

Questo provvedimento consolida l’orientamento secondo cui non sussiste un automatismo o una preferenza assoluta della procedura di scorrimento rispetto alla mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, qualora l’ente espliciti chiare esigenze organizzative e profili professionali peculiari.

Per gli operatori della pubblica amministrazione emerge l’indicazione pratica di presidiare con estremo rigore la fase motivazionale degli atti di programmazione del fabbisogno del personale e dei bandi. Ogni scostamento dall’utilizzo delle graduatorie vigenti deve essere sorretto da un’istruttoria tecnica analitica, che colleghi le mansioni specifiche richieste dalle peculiarità del servizio all’efficienza della spesa, rendendo l’atto immune da censure di irragionevolezza.

Sentenza

Antonio Forte – Segretario comunale