(di Antonio Forte)
L’impiego di intelligenza artificiale generativa nella stesura di un atto non causa difetto di motivazione se l’atto esprime un percorso logico-giuridico autonomo riferibile all’organo procedente. In osservanza della riserva di umanità, l’eventuale allucinazione informatica non travolge il provvedimento se il nucleo essenziale della motivazione poggia su accertamenti di fatto autonomi e verificabili.
Il TAR Puglia, Sezione Terza, con la sentenza n. 00956/2026 del 3 agosto 2026, ha affrontato la questione riguardante la legittimità di un provvedimento redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale generativa. Nel caso de quo, il privato aveva impugnato l’annullamento d’ufficio di alcuni titoli edilizi disposto da un comune pugliese, deducendo il difetto assoluto di motivazione dell’atto. La censura si fondava sull’utilizzo di strumenti algoritmici nella fase di stesura, comprovato dalla presenza nel testo di citazioni giurisprudenziali del tutto inesistenti o inconferenti.
Il Giudice amministrativo ha respinto la doglianza, delineando in tal modo quelli che possono considerarsi quali i confini dell’impiego dell’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo. I giudici di prime cure hanno chiarito che l’uso di strumenti algoritmici nella fase preparatoria ed elaborativa non incide sulla validità dell’atto, né determina un vizio motivazionale, purché la motivazione finale esprima un ragionamento giuridico autonomo, imputabile all’organo titolare del potere che lo ha adottato e sottoscritto.
L’impianto decisorio della sentenza n. 00956/2026 si fonda sul rispetto del principio di riserva di umanità e di centralità della decisione umana (c.d. human in the loop). L’assistente algoritmico opera in una funzione servente e non sostitutiva: le minute generate dai sistemi informatici devono essere esaminate, emendate e convalidate dal dirigente o dal funzionario, che ne assume l’esclusiva paternità e responsabilità giuridica.
Di conseguenza, laddove l’output recepito nell’atto sia inficiato da un errore o da un’allucinazione informatica, tale imprecisione è ascrivibile all’organo che, adottando il provvedimento, l’ha fatta propria. Il sindacato giurisdizionale non deve appuntarsi sulle modalità di supporto della fase preparatoria, bensì sulla tenuta logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante. L’eventuale erroneità o inesistenza di una citazione di supporto non priva il provvedimento del suo nucleo motivazionale effettivo quando l’atto si fonda su accertamenti di fatto specifici e autonomi rispetto ai richiami giurisprudenziali, consentendo la piena verificabilità e intelligibilità dell’agire amministrativo.