(di Antonio Forte)

La regola dei vantaggi ex art. 1, c. 1-bis, l. n. 20/1994 prevale sull’art. 2126 c.c. nell’ipotesi di prestazioni lavorative sine titulo “minimali” e “non specialistiche”.  

La Sezione II giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 63/2026, ha confermato l’assenza di responsabilità amministrativa per un collaboratore scolastico resosi responsabile di falso documentale per aver dichiarato una votazione superiore a quella effettiva al titolo di diploma conseguito. Tale circostanza non aveva precluso all’interessato, comunque in possesso di titolo idoneo (sebbene ottenuto con voto più basso rispetto a quanto dichiarato) lo svolgimento, de facto, delle mansioni – puramente esecutive – proprie del ruolo ricoperto.

Il fulcro della pronuncia risiede nel coordinamento ermeneutico tra la disciplina civilistica del lavoro nullo e le specificità dell’ordinamento contabile. La Procura erariale, in sede di impugnazione, sosteneva la totale risarcibilità delle retribuzioni percepite, ritenendo il contratto nullo per illiceità della causa per violazione di norme imperative e dei principi di buon costume e imparzialità. I giudici d’appello hanno disatteso tale impostazione, evidenziando che l’illiceità della causa in senso forte, idonea a travolgere ogni effetto del lavoro prestato ex art. 2126 c.c., postula un contrasto insanabile con i valori fondamentali dell’ordinamento che sia comune ad ambo le parti. Nel caso di specie, l’illiceità attiene alla condotta prodromica all’assunzione e non all’oggetto o alla funzione economico-sociale del rapporto, dato che l’attività di accoglienza, vigilanza e pulizia, cui l’appellato era addetto, è lecita e risponde a un preciso bisogno organizzativo dell’ente pubblico che aveva disposto l’assunzione. Trova quindi applicazione la compensatio lucri cum damno sancita dall’ordinamento speciale contabile, che impone di computare i vantaggi comunque conseguiti dall’azione amministrativa. Poiché il dipendente possedeva un diploma valido, ancorché con voto inferiore, e ha svolto ordinari compiti operativi senza demeriti, l’amministrazione ha tratto un’effettiva utilità dalle prestazioni, azzerando il danno patrimoniale concreto.  

Il provvedimento consolida l’orientamento interpretativo volto a valorizzare l’effettività del sinallagma nelle mansioni fungibili e non specialistiche, offrendo un argine alle contestazioni basate sul danno, ritenuto da giudici puramente astratto e non direttamente dimostrabile, da perdita della cd. “miglior prestazione”. 

63_2026_CORTE DEI CONTI

Antonio Forte – Segretario comunale