Come ricorderete, ormai oltre due anni fa, i comma 149 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2020, modificando l’articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001, ha previsto che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”, in luogo della ormai assodata da tempo validità triennale (o addirittura superiore a seguito delle numerose proroghe intervenute nel corso degli anni). Tale disposizione ha da subito creato qualche divergenza di vedute tra gli operatori del settore in quanto il legislatore, per volontà o per errore, ha lasciato inalterata un’altra disposizione, per tanti, lex specialis per gli Enti Locali in quanto derivante direttamente dalla “suprema” norma di principio per l’ordinamento degli Enti Locali, ovvero il D.lgs n. 267/2000 meglio noto come Testo Unico degli Enti Locall. Nei fatti, l’articolo 91, comma 4, del TUEL continua tutt’oggi a prevedere che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione” ponendo di fatto un problema di gerarchia tra fonti del diritto (o tra norme). Da qui nasce la contrapposizione tra chi, maggiormente garantista (o comunque per prudenza), ha sempre sostenuto che anche agli Enti Locali si applicasse la vigenza biennale, e chi, invece sostenendo appunto la lex specialis del TUEL sostiene tuttora che vige il cosiddetto doppio binario di vigenza ovvero due anni per tutti e tre anni soltanto per gli Enti che rientrano sotto il cappello di Enti Locali. A dire il vero, nel 2020, i magistrati Sardi della Corte dei Conti, con delibera n. 85/2020/PAR avevano alimentato l’aspettativa di questi ultimi in merito alla vigenza triennale limitatamente agli Enti Locali rendendo auspicabile un intervento chiarificatore di qualcuno dei soggetti deputati (legislatore, ministero ?) che purtroppo non è mai arrivato in maniera definitiva. Giungono infatti notizie che gli Enti hanno proceduto a macchia di leopardo pubblicando bandi di concorso con richiamo all’una o all’altra normativa con l’assurdo che in due comuni contigui una graduatoria venisse giudicata valida per tre anni e nell’altro soltanto per due. E’ di questi giorni però, un nuovo intervento della Corte dei Conti, Sezione regionale per la Campania. Tra le righe della deliberazione n. 16/2023/PAR, infatti, a specifico quesito da parte di un Ente, i magistrati contabili seppur ritenendo la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo per estraneità alla materia di contabilità pubblica, non sono risparmiati dall’esprimere il proprio disappunto sull’interpretazione fornita a suo tempo dai colleghi sardi evidenziando come una specifica norma del TUEL ed in particolare l’art. 88 consente la diretta applicazione anche agli enti locali della norma sulla durata biennale delle graduatorie concorsuali prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2020. Cosa prevede il citato art. 88 del TUEL? Semplicemente che “All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora D.lgs n. 165/2001), e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.” e pertanto applicandosi direttamente il D.lgs n. 165/2001, per il principio lex posterior derogat priori si applica l’ultima norma vigente emanata. Dove nasce la diversità di vedute tra le sezioni della Corte dei Conti. Essenzialmente, come detto, da una questione di gerarchia delle fonti del diritto. I magistrati contabili sardi, con la citata deliberazione n. 85/2020/PAR hanno affermato che essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Pa vale il disposto del citato articolo 35 e l’efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall’approvazione della graduatoria), mentre per gli enti locali permane il regime previsto dal richiamato articolo 91 del Tuel e l’efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria). Per la Corte dei conti della Campania, invece, l’interpretazione sopra illustrata non è condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’articolo 88 del Tuel che dispone: «all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico». La norma, si legge nella deliberazione, è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del Dlgs 165/2001 possano essere considerate di carattere generale e quelle del Tuel di carattere speciale. Pertanto, in considerazione dell’articolo 88 del Tuel, la norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione anche nei confronti degli enti locali. Se mai ce ne fosse ancora bisogno rimaniamo comunque in attesa del famoso intervento risolutore… Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Il Consiglio di Stato sospende le modifiche al DPR 487/1994 sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici (A.Bufarale) Teramo. Per il giudice del lavoro corretta la percentuale del 50% per le progressioni orizzontali