La Corte Suprema esamina il caso sollevato a seguito della nomina di una “coordinatrice dell’avvocatura regionale”, avvenuto con decreto del Presidente della Giunta regionale, in assenza della pubblicazione preventiva dell’avviso, al fine di regolamentarne la giurisdizione.

Il caso prende le mosse da un ricorso presentato presso il Tribunale del lavoro che con propria ordinanza sospendeva l’efficacia del provvedimento e ordinava di conferire l’incarico mediante procedura selettiva.

Viene dunque sollevato dalla Regione il difetto di giurisdizione che viene deciso con l’ordinanza 2403/2023.

I ricorrenti ritengono che nella controversia non verrebbe in rilievo alcun diritto all’assunzione, quanto il potere autoritativo dell’amministrazione che ha deciso di affidare un incarico di staff senza l’indizione di una procedura selettiva. Un potere a fronte del quale sarebbe configurabile unicamente una situazione di interesse legittimo, in quanto tale giustiziabile dinanzi al giudice amministrativo.

Quindi la questione riguarderebbe la legittimità della determinazione della p.a. di affidare direttamente l’incarico di coordinatore dell’Avvocatura regionale ad un professionista esterno alla stessa Avvocatura dell’Ente, con scelta discrezionale e fiduciaria.  La controversia, pertanto, avrebbe ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall’amministrazione e, quindi, sulla legittimità di un atto autoritativo con cui si definisce l’alta organizzazione dell’ente, mantenuta dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 in regime di diritto pubblico. Essendo oggetto di contestazione la supposta necessità di esperire una procedura selettiva, a venire in rilievo sarebbe unicamente l’interesse legittimo a partecipare ad una selezione, ma non il diritto alla selezione.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione viene deciso, invece, affermando la giurisdizione del giudice ordinario.

in tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, senza che abbia alcuna incidenza la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”.

L’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha, infatti, stabilito la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. medesimo, ivi comprese quelle relative al c:onferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali; ed ha contestualmente disposto che il giudice ordinario possa, qualora vengano in questione «atti amministrativi presupposti», procedere alla disapplicazione degli stessi, se illegittimi. Il comma 4 del medesimo art. 63 ha invece attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo «le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». Per cui può dirsi che in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l’eccezione (così, tra le altre, Cass., Sez. Un., 13 marzo 2020 n. 7218 e Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2019 n. 6040 che richiama Cass. 13 novembre 2018 n. 29081).

Per quanto attiene, nell’ambito delle controversie di lavoro pubblico, alle procedure concorsuali,  spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; sicché non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario.

Rientrano, invece, nella fattispecie di cui all’art. 63, comma 1, cit., e sono perciò devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, anche se la procedura comporti l’assunzione a termine di soggetti esterni, purché la selezione del destinatario non abbia carattere concorsuale.

SF