(Monica di Marco) Di fronte al diniego dell’autorizzazione per una Stazione Radio Base a Sanremo, i giudici amministrativi chiariscono il confine tra competenza statale e potere regolamentare degli Enti locali.
La vicenda trae origine dall’istanza presentata nel settembre 2024 da Iliad Italia S.p.A. per ottenere l’autorizzazione (ex art. 44 del D.Lgs. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche) all’installazione di una stazione radio base sulla copertura di un edificio situato in Corso Matteotti a Sanremo.
Nell’ottobre 2024, il Comune di Sanremo opponeva un fermo diniego. A fondamento del provvedimento veniva posto l’art. 5 del “Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica” (approvato dal Consiglio Comunale a fine 2023), il quale sancisce il divieto di collocare nuovi impianti ad una distanza inferiore ai 50 metri dai siti sensibili (tra cui rientrano gli istituti scolastici), fatta salva la dimostrazione tecnica della stretta necessità di posizionare la struttura a distanza minore per garantire la copertura del servizio.
L’operatore di telefonia proponeva quindi ricorso dinanzi al T.A.R. Liguria, chiedendo l’annullamento del diniego e la disapplicazione della norma regolamentare.
Nelle sue doglianze, Iliad sosteneva principalmente che il Comune avrebbe esercitato una illegittima competenza radioprotezionistica, materia di esclusiva pertinenza statale. In secondo luogo il ricorrente eccepiva la violazione della L. 36/2001 (Legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico). La legge statale non prevede “fasce di rispetto” o distanze minime fisse. Pertanto, l’imposizione di una distanza di 50 metri si configurerebbe come un divieto generalizzato incostituzionale. Inoltre sullo stesso immobile risultavano già presenti stazioni radio base di altri operatori competitor. Il divieto avrebbe quindi comportato una disparità di trattamento e una barriera anticoncorrenziale all’ingresso sul mercato.
Il verdetto del TAR Liguria
Con la sentenza n. 686/2025, la Seconda Sezione del TAR Liguria ha respinto integralmente il ricorso. Il Tribunale ha precisato che l’art. 8, comma 6, della L. 36/2001 attribuisce ai Comuni la facoltà di adottare regolamenti volti a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nei pressi dei siti sensibili.
La chiave della decisione risiede nella non assolutezza del divieto: la norma regolamentare sanremese non introduce una preclusione inderogabile a livello generale, ma prevede una clausola di deroga tecnica qualora l’operatore provi l’impossibilità di garantire altrimenti la copertura di rete.
Per quanto riguarda gli altri impianti già esistenti sull’edificio, il TAR ha evidenziato che la società non aveva provato se tali stazioni fossero state autorizzate prima dell’entrata in vigore del regolamento del 2023 o in regime di deroga.
Iliad ha impugnato la decisione di primo grado, ma la Sezione Sesta del Consiglio di Stato (sentenza n. 6527/2026) ha confermato la sentenza del TAR.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Nel rigettare l’appello, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito rilevanti principi di diritto. Sebbene la fissazione dei limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici sia competenza statale esclusiva, la minimizzazione dell’esposizione nei pressi di siti specifici è legittimamente perseguibile dai Comuni. Perseguire la riduzione dell’esposizione non equivale ad alterare i limiti fissati dallo Stato, bensì ad attuare una tutela precauzionale ragionevole. La nota giurisprudenza costituzionale (sent. n. 331/2003), che censurava i divieti distanziali fissi e inderogabili, non si applica ai casi in cui il regolamento lasci aperta la possibilità per l’operatore di dimostrare esigenze tecniche imprescindibili per derogare alla distanza. Infine il Consiglio di Stato richiamando anche la normativa europea (Direttiva 2002/21/CE), ha ribadito che il diritto di installare infrastrutture di comunicazione non è incondizionato, ma può essere limitato da esigenze imperative di tutela della salute pubblica e di pianificazione urbanistica. La tutela della concorrenza non impone alle Amministrazioni di rilasciare autorizzazioni in modo automatico a prescindere dagli interessi pubblici fondamentali contrapposti.
La decisione definisce un equilibrio operativo nel contenzioso tra enti locali e gestori di telefonia mobile: i Comuni possono legittimamente prevedere fasce di rispetto da luoghi delicati (scuole, ospedali, strutture socio-assistenziali), a condizione che le norme regolamentari non si traducano in un blocco generalizzato dell’infrastrutturazione tecnologica e prevedano la possibilità di deroghe motivate dalle inderogabili esigenze di copertura del servizio pubblico.