L’azione di responsabilità civile promossa dall’amministrazione e quella per danno erariale esercitata dalla Procura contabile sono autonome e possono riguardare i medesimi fatti senza determinare un conflitto di giurisdizione né violazione del ne bis in idem. L’eventuale interferenza attiene alla proponibilità dell’azione e al divieto di duplicazione del ristoro. La verifica della colpa grave, anche alla luce della legge n. 1/2026, appartiene al merito riservato al giudice contabile.

Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza 25 agosto 2026, n. 24765

Il presidente del CdA di una società in house, affidataria dell’accertamento e riscossione dei tributi comunali, era stato chiamato davanti alla Corte dei conti per la mancata riscossione di tributi, conseguente alla sospensione dell’invio degli avvisi in prossimità della decadenza. Per gli stessi fatti il Comune aveva promosso anche l’azione sociale di responsabilità davanti al giudice ordinario.

Da qui la questione: possono due giudici conoscere sostanzialmente della stessa vicenda?

Due azioni, due funzioni

Per le Sezioni Unite sì. L’autonomia tra le giurisdizioni resta ferma anche quando esse investano il medesimo fatto materiale.

La chiave è nella diversa funzione delle azioni: quella civile mira al pieno ristoro del danno subito dall’amministrazione; quella contabile tutela invece l’interesse pubblico generale, il buon andamento e il corretto impiego delle risorse, assumendo una funzione prevalentemente sanzionatoria

Neppure il ne bis in idem impone, secondo la Cassazione, una soluzione diversa: il giudice che interviene successivamente deve tenere conto di quanto già ottenuto e, quando il danno sia stato integralmente reintegrato, può emergere un problema di improponibilità. Ciò che l’ordinamento non consente è, dunque, un doppio ristoro del medesimo pregiudizio, non la contemporanea esistenza delle due azioni.

E la riforma Foti?

L’ordinanza offre anche un passaggio di particolare interesse sulla legge n. 1/2026. Il ricorrente aveva invocato lo ius superveniens, chiedendo l’applicazione della disciplina più favorevole. Le Sezioni Unite, però, ricordano che il controllo della Cassazione sulle sentenze della Corte dei conti è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione: non può trasformarsi in un sindacato sul merito della responsabilità.

Significativa l’affermazione sulla nuova definizione legislativa della colpa grave: secondo la Cassazione, la riforma non crea una nuova limitazione della responsabilità, ma specifica, in positivo e in negativo, il contenuto della colpa grave.

Perché la decisione rileva

Il messaggio operativo è importante soprattutto per amministratori di società in house, dirigenti e soggetti legati alla PA da rapporto di servizio: il giudizio civile non mette automaticamente al riparo dal processo contabile, e viceversa.

La vera frontiera si sposta dal “chi può giudicare?” al “quanto e per quale funzione si può ottenere?”. La coesistenza delle azioni resta possibile; ciò che deve essere impedito è la duplicazione sostanziale del risarcimento.

Ed è forse questa la formula che meglio fotografa l’ordinanza: stesso fatto, due responsabilità, due giudici; ma il danno non può essere ristorato due volte.

Nicola Pepe Avvocato Contabilista