(di Antonio Forte)

L’indicazione di un prezzo simbolico per le sole migliorie tecniche nel computo metrico estimativo non inficia la certezza dell’offerta economica, costituendo una legittima scelta commerciale diretta a proporre ottimizzazioni progettuali senza generare maggiori oneri per la stazione appaltante.

La decisione della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 5747 del 16 luglio 2026 affronta le condizioni di ammissibilità delle offerte tecniche ed economiche formulate negli appalti di lavori pubblici, con particolare riferimento all’uso di prezzi simbolici per le migliorie. La controversia nasce dal ricorso interposto da un operatore economico avverso l’aggiudicazione di una procedura di gara indetta da una stazione appaltante per la realizzazione di un asilo nido. Il ricorrente lamentava l’indeterminatezza e la presunta incertezza della proposta presentata dalla società aggiudicataria, reputata carente sul piano sia tecnico sia contabile in ragione delle modalità di stima delle migliorie, e censurava la decisione dell’amministrazione di non procedere al riscontro di congruità. La Quinta Sezione, confermando la decisione resa in primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (sentenza n. 285/2026), ha rigettato l’appello. Sul piano formale e sostanziale, il Giudice d’appello ha rilevato che la documentazione prescritta dalla legge di gara risulta pienamente esaustiva e ritualmente prodotta. L’apposizione del valore simbolico, pari ad un euro, a fronte di ciascun intervento di miglioramento, sia di natura quantitativa sia di natura qualitativa, si configura come la traduzione finanziaria di una ponderata strategia commerciale: l’impresa sceglie di incrementare le prestazioni tecniche facendosi carico delle relative varianti a salde invariate per l’amministrazione. L’offerta economica mantiene piena determinatezza e certezza, essendo stata esplicitata con precisione la percentuale di ribasso applicata alla base d’asta e sussistendo la formale assunzione dell’obbligo di sostenere interamente le spese per l’adeguamento della progettazione esecutiva.

Sotto il profilo della congruità dell’offerta, la pronuncia recepisce il consolidato orientamento in forza del quale la scelta dell’amministrazione di non attivare il controllo facoltativo sulle offerte non presuntivamente anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 attiene alla sfera valutativa e discrezionale dell’ente. Tale apprezzamento resiste al vaglio del giudice amministrativo in assenza di macroscopici vizi di illogicità, laddove la struttura dell’offerta attesti una complessiva sostenibilità dell’impegno contrattuale assunto.

SENTENZA_5747_2026_CONSIGLIO_DI_STATO

Antonio Forte – Segretario comunale