Il segretario comunale, in assenza della qualità di direttore generale o di specifiche attribuzioni, non è sovraordinato ai responsabili dei servizi né risponde delle disfunzioni relative ai singoli procedimenti. La responsabilità per omissione richiede l’individuazione di uno specifico obbligo di intervento e la prova, mediante giudizio controfattuale, che la condotta doverosa avrebbe evitato il danno. La difesa di più convenuti affidata al medesimo avvocato è, inoltre, incompatibile quando le rispettive posizioni siano anche solo potenzialmente confliggenti con l’attivazione del combinato disposto degli artt. 101 c.p.c. richiamato dall’art. 7 comma 2 C.g.c.
La vicenda nasce da ventidue sanzioni irrogate dal NAS a una farmacia, successivamente archiviate dal Comune laziale dopo una complessa istruttoria. La Procura contabile contestava la perdita del credito sanzionatorio per prescrizione. In primo grado, la responsabile del servizio, il sindaco e la segretaria comunale erano stati condannati, per perdita di chance, al pagamento complessivo di 20.000 euro.
La Sezione centrale – Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 176/2026 – assolve integralmente la segretaria. L’art. 97 TUEL le attribuisce funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa, ma non un generale potere gerarchico sui responsabili dei servizi. La mera posizione organizzativa non può trasformarsi in una responsabilità oggettiva per ogni inefficienza dell’apparato.
Neppure l’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 consente automatismi: occorre provare che l’ente abbia individuato nel segretario il titolare del potere sostitutivo e che ricorra un’effettiva inerzia. Soprattutto, deve essere indicato quale atto avrebbe dovuto essere adottato, quando e con quale concreta efficacia impeditiva. Senza tale verifica controfattuale, il nesso causale resta meramente assertivo.
Di particolare rilievo – per la particolarità del caso specifico – è anche l’annullamento della condanna degli altri due convenuti. Sindaco e responsabile del servizio erano assistiti dal medesimo difensore, sebbene le rispettive strategie potessero comportare una reciproca attribuzione di responsabilità. È sufficiente un potenziale conflitto professionale: la nullità è rilevabile d’ufficio e impone il rinvio al primo giudice.
In conclusione, per configurare una responsabilità omissiva non basta richiamare generici doveri di vigilanza. Nel giudizio si dovrà identificare obbligo, condotta alternativa e probabilità di evitare il danno. Gli enti devono, inoltre, formalizzare chiaramente il titolare del potere sostitutivo; i convenuti, dal canto loro, dovranno adottare difese autonome ogni volta che le rispettive posizioni possano divergere.