(di Antonio Forte)
Nelle procedure di affidamento sottosoglia aggiudicate con il criterio del minor prezzo, l’ipotesi di ex aequo tra le offerte di maggior ribasso viene risolta mediante sorteggio pubblico in applicazione diretta dell’Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023. Tale disciplina, avente forza di norma primaria e natura di plesso regolatorio autoesecutivo, prevale per il principio di specialità sulla previgente regola del previo esperimento migliorativo prevista dall’articolo 77 del R.D. 827/1924.
La sentenza numero 4154/2026, pronunciata dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, definisce il perimetro applicativo delle disposizioni codicistiche in materia di parità di punteggio nelle gare al massimo ribasso. La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un operatore economico collocatosi ex aequo al primo posto, della determinazione di aggiudicazione di un appalto di lavori sottosoglia per la rifunzionalizzazione del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. La ricorrente censurava l’operato della stazione appaltante che, in conformità alla lex specialis, aveva proceduto all’estrazione a sorte per individuare l’aggiudicatario, omettendo il preventivo sub-procedimento di offerta migliorativa previsto dall’articolo 77 del Regolamento di contabilità dello Stato. I giudici torinesi respingono la tesi della valenza eterointegrativa della vecchia disposizione contabile, rilevando come il quadro normativo sia mutato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023. L’articolo 54 del Codice impone infatti il rinvio metodologico ai criteri descritti nell’Allegato II.2, i quali sanciscono espressamente che il pareggio tra le offerte di maggior ribasso si risolve tramite sorteggio. Il TAR Piemonte supera l’eccezione sul presunto rango secondario degli allegati, statuendo che essi costituiscono un corpo normativo unitario con il Codice e partecipano della medesima forza legislativa primaria. Tale impianto autoesecutivo non lascia margini di lacuna suscettibili di integrazione analogica o imperativa da parte di fonti previgenti. Per il principio di specialità e cronologico, la disciplina del 2023 si sostituisce integralmente alle dinamiche di contrattazione per le vie brevi proprie del regio decreto del 1924, rispondendo a esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa costituzionalmente protette.
Antonio Forte – Segretario comunale