di Carmine Robert La Mura Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti LocaliMassima
Le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, nel limite del 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture (art. 45, commi 2-3, D.lgs. 36/2023), vanno computate al netto degli oneri IRAP: tale imposta, gravando esclusivamente sull’amministrazione in quanto soggetto passivo, non può essere posta a carico né della quota dell’80% destinata al personale né della quota del 20% per le altre finalità, ma trova copertura nel quadro economico dell’opera (punto 18, art. 5, allegato I.7). Diversamente, per gli incentivi da maggior gettito IMU/TARI (art. 1, co. 1091, l. 145/2018), l’IRAP resta a carico dello stanziamento onnicomprensivo del 5% previsto dalla norma, senza estensione analogica del principio precedente.
Commento
La Sezione lombarda chiude un dibattito che si portava dietro anni di incertezze operative, nato dalla querelle su chi debba materialmente sostenere l’IRAP sugli incentivi tecnici: il dipendente (riducendo il suo compenso) o l’ente (con risorse aggiuntive) .
Il ragionamento della Corte è netto: l’art. 45, comma 3, del Codice dei contratti parla solo di oneri previdenziali e assistenziali come componenti aggiuntive, senza menzionare l’IRAP. Applicando il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, i giudici contabili escludono che questa imposta possa “nascondersi” dentro l’80% (quota personale) o il 20% (altre finalità), perché in entrambi i casi si finirebbe per traslare un tributo proprio dell’amministrazione su altri soggetti o capitoli, snaturandone la natura .
La soluzione tecnica è il quadro economico dell’opera, che al punto 18 dell’allegato I.7 prevede una voce autonoma per “IVA ed eventuali altre imposte” – lì deve finire l’IRAP, fuori dal tetto del 2% . La Corte richiama anche l’ultimo aggiornamento Arconet (riunione del 26 novembre 2025), che ha formalizzato il meccanismo del giro contabile: impegno dell’intero incentivo comprensivo di IRAP nei capitoli di investimento, seguito da un accertamento di entrata pari all’importo IRAP per neutralizzare la duplicazione della spesa .
Sul terzo quesito, però, la Corte non estende questo principio agli incentivi da maggior gettito IMU/TARI: qui la norma (art. 1, co. 1091, l. 145/2018) parla esplicitamente di un fondo “al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione”, quindi lo stanziamento del 5% è già onnicomprensivo per costruzione legislativa, senza necessità di ulteriori risorse esterne .
Profili pratici
Per gli uffici tecnici e la ragioneria: quando si costruisce il quadro economico di un’opera, l’IRAP sugli incentivi va sempre prevista come voce separata al punto 18 dell’allegato I.7, non defalcata dal fondo incentivi .
Per gli incentivi da riscossione IMU/TARI: attenzione a non applicare per analogia lo stesso schema; qui il 5% previsto dalla norma resta il tetto onnicomprensivo, IRAP compresa, senza copertura aggiuntiva .
Per i pareri già emessi dal MIT (nn. 2986/2024, 3358/2025, 3414/2025): la delibera lombarda si pone in continuità, confermando un indirizzo ormai stabile su tutto il territorio nazionale — utile richiamarlo per motivare scelte contabili omogenee anche in altre Regioni .