(di Antonio Forte)
La gestione delle entrate mediante il sistema PagoPA, comportando l’accredito diretto dei proventi sul conto di Tesoreria dell’ente locale, esclude la configurabilità del maneggio di denaro in capo al soggetto riscossore, che non assume pertanto la qualifica di agente contabile ed è esonerato dalla resa del conto giudiziale.
La perimetrazione della responsabilità contabile e della nozione di agente contabile richiede una verifica attenta e concreta delle modalità operative attraverso cui si realizza la gestione delle risorse pubbliche. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza 27 luglio 2026, n. 181, definisce il quadro ermeneutico relativo al trattamento contabile delle somme introitate dalle amministrazioni territoriali mediante l’infrastruttura di pagamento elettronico PagoPA.
L’architettura informatica dei pagamenti sostituisce così la funzione di custodia e disponibilità con una mera funzione di rilevazione e trasmissione dati. Il provvedimento in esame esclude pertanto la pretesa di duplicazione della resa del conto giudiziale per incassi già integralmente tracciati da PagoPA, riconoscendo che l’imposizione di formalità contabili sovrapponibili alle risultanze telematiche contrasterebbe col principio costituzionale di efficienza amministrativa.
In merito alle preoccupazioni circa una possibile ipotesi di sottrazione di controllo sulla riscossione pubblica, la pronuncia statuisce che i flussi telematici acquisiscono piena tracciabilità nel rendiconto del Tesoriere, sottoposto al sindacato sistematico della Corte dei conti secondo gli artt. 145 ss. del codice di giustizia contabile. La semplificazione procedurale derivante dalla dematerializzazione non genera, pertanto, alcun tipo di riduzione dei controlli, bensì, piuttosto, li inscrive in un modello funzionalmente più snello e informativamente non meno esaustivo.
Antonio Forte – Segretario comunale