(di Antonio Forte)
La clausola sociale non impone al concessionario subentrante l’obbligo automatico e indiscriminato di riassorbire tutto il personale del gestore uscente né l’applicazione delle medesime condizioni contrattuali, dovendo, l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali, essere contemperato con la libertà di iniziativa economica privata e con il potere dell’impresa di organizzare il servizio secondo il proprio modello gestionale ed efficiente.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 6149/2026 del 30 luglio 2026, ha confermato i confini applicativi dell’istituto del riassorbimento del personale nelle procedure di affidamento dei servizi pubblici. Il contenzioso trae origine dall’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di una concessione quinquennale per i servizi di gestione di due strutture museali, promosso dall’operatore economico secondo graduato e gestore uscente del servizio. La ricorrente censurava l’offerta del raggruppamento aggiudicatario lamentando l’omessa indicazione dei costi relativi al personale del quarto livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Multiservizi, specificamente destinato al servizio di visite guidate e attività didattiche, ipotizzando una palese violazione dei minimi salariali e, di riflesso, degli impegni assunti in sede di piano di assorbimento e clausola sociale ex articolo 57 del decreto legislativo numero 36 del 2023. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso valorizzando le difese del raggruppamento entrante, che aveva giustificato lo scostamento economico attraverso la previsione di affidare le attività didattiche a professionisti autonomi titolari di partita Iva, allocando i relativi costi in una voce residuale del piano economico finanziario. I giudici di Palazzo Spada, nel riformare la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, hanno precisato che, sebbene la stazione appaltante non possa imporre un riassorbimento integrale che comprima irragionevolmente l’autonomia organizzativa dell’impresa, l’elasticità della clausola non può spingersi fino a legittimare strategie di dumping o distorsioni procedurali non verificate. Il Consiglio di Stato ha ravvisato un decisivo deficit istruttorio nel subprocedimento di verifica dell’anomalia condotto dal Responsabile Unico del Progetto, il quale aveva limitato il contraddittorio alla componente dei ricavi senza verificare la coerenza organizzativa e l’imputazione dei costi delle guide. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione non per disporre l’esclusione automatica dell’aggiudicatario, bensì per imporre alla stazione appaltante la riedizione del procedimento di verifica della congruità, estendendo l’indagine alle concrete modalità organizzative e alla sostenibilità complessiva del piano.
Antonio Forte – Segretario comunale