(di Antonio Forte)

L’artificiosità del frazionamento di un appalto pubblico, in difetto di motivazione idonea sulle ragioni della suddivisione, è dimostrabile in via indiziaria valorizzando la predeterminazione di importo e durata in funzione del mantenimento sotto soglia e la manifesta incoerenza della segmentazione temporale con la natura continuativa del servizio. Il principio di rotazione non può essere eluso richiamando la mera conoscenza del territorio da parte del contraente uscente, configurando tale condotta la tutela di una rendita di posizione che l’ordinamento mira a neutralizzare. Inoltre, in pendenza di contenzioso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione di una gara aperta, l’assenza di una formale istanza o misura cautelare impedisce la dilazione della stipula contrattuale con il nuovo aggiudicatario e vieta il ricorso a proroghe o ulteriori affidamenti diretti in favore dell’operatore uscente non aggiudicatario.

È quanto afferma l’ANAC con la deliberazione n. 287 del 14 luglio 2026. La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza relativa a sedici determinazioni dirigenziali adottate tra il 2020 e il 2025, attraverso le quali una stazione appaltante ha reiteratamente affidato in via diretta il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani al medesimo operatore economico, per un importo complessivo di 651.000 euro. Il primo nucleo della censura investe il frazionamento artificioso della commessa, attuato calibrando i singoli atti trimestrali o quadrimestrali per mantenerli al di sotto delle soglie di legge previste dall’articolo 1 del decreto-legge 76/2020 e dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 36/2023. Tale condotta viola il divieto di frazionamento sancito dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 50/2016 e dall’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 36/2023. L’Autorità evidenzia come la natura essenziale e continuativa del servizio imponesse una programmazione unitaria, la cui omissione integra una grave carenza rispetto agli obblighi di pianificazione previsti dall’articolo 21 del decreto legislativo 50/2016 e dall’articolo 37 del decreto legislativo 36/2023. Strettamente connessa è la violazione dell’articolo 49 del decreto legislativo 36/2023 in materia di rotazione. La motivazione dell’ente incentrata sulla conoscenza del territorio da parte dell’operatore viene altresì rigettata in quanto consolidamento di una rendita di posizione anticoncorrenziale.  

Altro aspetto di assoluta gravità risiede inoltre nella determinazione adottata in pendenza di ricorso al tribunale amministrativo regionale contro l’aggiudicazione della successiva gara aperta. L’ente ha disposto un ulteriore affidamento diretto in favore dell’OE uscente (peraltro risultato ultimo in graduatoria nella procedura aperta) in violazione dell’articolo 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 36/2023. L’Autorità chiarisce, infatti, che lo stand still processuale opera solo in presenza di una domanda cautelare notificata; in difetto di sospensiva, l’amministrazione non ha alcun impedimento giuridico a stipulare il contratto con l’aggiudicatario della gara, né dispone di titoli legittimanti per prolungare il rapporto con il gestore uscente.

Antonio Forte – Segretario comunale