(di Antonio Forte)

Il termine complessivo di duecentosettanta giorni (novanta per la preistruttoria e centottanta per l’istruttoria) per la conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico da parte dell’ANAC ha natura perentoria, derivando dalla necessità di non esporre l’operatore economico a una potestà sanzionatoria esercitabile sine die. Tuttavia, l’annullamento giurisdizionale dell’annotazione tardiva non esime il concorrente dall’obbligo di dichiarare alle stazioni appaltanti le pregresse vicende risolutive subite nel triennio antecedente, in quanto l’obbligo informativo discende direttamente dai doveri di affidabilità professionale e non dalla previa iscrizione del fatto nel Casellario.

La controversia risolta dal TAR Lazio con la sentenza n. 12741 /2026 trae origine dall’impugnazione del provvedimento con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto l’annotazione nel Casellario informatico della risoluzione contrattuale disposta da un Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ai danni di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Il fulcro del decisum risiede nel superamento del termine finale di conclusione del procedimento di annotazione. Sebbene il regolamento ANAC non qualifichi espressamente come perentorio tale termine, un’interpretazione orientata ai principi costituzionali e sovranazionali sul giusto procedimento impone di ritenere che l’esercizio del potere sanzionatorio o di vigilanza non possa rimanere indefinitamente esposto all’inerzia dell’amministrazione. Il computo dei termini, comprensivo sia della fase preistruttoria sia di quella istruttoria, subisce solo le sospensioni tipizzate dal regolamento (come i termini per le memorie difensive dell’operatore), ma non può essere esteso in virtù di richieste di replica non contemplate dalle fattispecie tipiche di sospensione. Nel caso di specie, lo sforamento di tali tempistiche determina l’illegittimità del provvedimento finale per violazione di un termine da considerarsi perentorio.

L’annullamento dell’annotazione per ragioni procedurali non cancella, tuttavia, la rilevanza sostanziale del fatto storico. L’operatore economico è comunque tenuto a rendere la dichiarazione sostitutiva avente a oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o affidabilità professionale verificatisi nel triennio antecedente la gara. L’obbligo dichiarativo risponde al principio di trasparenza e non è subordinato all’avvenuta iscrizione nel Casellario informatico; diversamente, si giungerebbe alla paradossale conclusione di esonerare il concorrente dal dichiarare un grave illecito professionale per il solo fatto che lo stesso non sia ancora stato inserito nei registri dell’ANAC, privando illegittimamente la stazione appaltante del proprio potere di valutazione discrezionale.

(Antonio Forte – Segretario comunale)