(di Antonio Forte)
Il diritto di accesso agli atti di gara e alle offerte tecniche non può essere compresso da oscuramenti generici o globali basati su una vaga tutela del know-how, dovendo prevalere l’esigenza di difesa del concorrente ogniqualvolta la stazione appaltante non motivi analiticamente sulla sussistenza di specifici segreti commerciali dotati di effettivi caratteri di segretezza e valore economico.
La pronuncia del TAR Lazio, sezione IV-Ter, numero 7959 del 2026, affronta il delicato equilibrio tra il principio di trasparenza, sancito dal Codice dei contratti pubblici, e la tutela della riservatezza industriale degli operatori economici. La vicenda trae origine dall’impugnazione degli oscuramenti disposti sulle offerte tecniche e sulla documentazione relativa alla verifica dei requisiti di due società aggiudicatarie di un accordo quadro per la somministrazione di personale. La ricorrente, posizionatasi al terzo posto in graduatoria, lamentava l’impossibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa a causa di una motivazione della stazione appaltante ritenuta stereotipa e non calibrata sulle specificità del servizio oggetto di gara. Il Collegio osserva che, nel nuovo quadro normativo delineato dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, la trasparenza costituisce un principio cardine che non può essere sacrificato se non in presenza di informazioni specificamente individuate e suscettibili di sfruttamento economico. In particolare, nel settore della somministrazione di lavoro, caratterizzato da un elevato grado di standardizzazione, è inverosimile che interi blocchi dell’offerta tecnica contengano segreti industriali tali da giustificare un oscuramento integrale. La sentenza chiarisce che l’onere probatorio circa la natura riservata delle informazioni ricade sull’operatore economico, ma spetta alla stazione appaltante verificare la concretezza di tali allegazioni, evitando formule di stile che si limitino a richiamare processi o flussi operativi senza descriverne l’effettiva portata innovativa o segreta. Anche per quanto concerne la verifica dei requisiti ex art. 95, il diritto di accesso deve essere garantito per consentire al concorrente di vagliare la correttezza dell’operato amministrativo, specialmente in presenza di vicende contenziose, fiscali o previdenziali che potrebbero incidere sull’affidabilità dell’aggiudicatario.