Qualche settimana fa commentavo su questo canale la Corte dei conti Abruzzo che, in occasione dell’irrogazione delle sanzioni a carico di Sindaco, Assessore al bilancio e revisori dei conti responsabili del dissesto del Comune di Chieti, ha respinto la prospettazione di illegittimità costituzionale dell’art. 248 del Tuel, laddove sanziona con l’interdizione gli amministratori locali impedendo loro di candidarsi in maniera fissa decennale.
Tuttavia altre Sezioni, in particolare quella della Calabria, hanno adottato ordinanze di rimessione alla Corte per vari aspetti, il principale dei quali è però una costante: la sanzione interdittiva sarebbe frutto di un automatismo e non sarebbe modulabile a seconda del diverso grado di responsabilità nel dissesto. La Corte se ne è occupata nella sentenza 84/26, appena pubblicata.
La Corte costituzionale condivide la prospettazione e ricorda sua la pregevole recente giurisprudenza che, su altri temi, ha ritenuto innervato nel nostro ordinamento (e rispettoso di varie norme costituzionali tra le quali eminentemente l’art. 3) il principio di proporzionalità nelle sanzioni.
Tuttavia ciò non basta ad arrivare ad una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Secondo la Corte sarà compito del legislatore trovare un correttivo, sulla scorta di quanto del resto già prevede lo stesso art. 248 laddove consente una graduazione della parallela sanzione pecuniaria.
«La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell’ampiezza non solo del distinto grado della responsabilità sul piano psicologico (dolo o colpa grave), e del tipo di violazione commessa, ma anche della stessa durata dell’incarico o del mandato e dell’effettivo contributo causale al dissesto. La sproporzione della misura emerge anche dal raffronto con la diversa norma, contenuta nel quarto periodo del comma 5 dell’art. 248 Tuel enti locali, che consente di modulare la sanzione pecuniaria in relazione alla concreta gravità della condotta del singolo soggetto ritenuto responsabile. Tuttavia, la reductio ad legitimitatem, come detto, non può essere operata da questa Corte. Le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano, infatti, molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, rimesse alla discrezionalità del legislatore”.
Tocca al legislatore insomma, ma per ora la norma che prevede dieci anni di interdizione automatica è salva. Se ne riparlerà.