È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1-bis e 1-octies, l. n. 20/1994, come modificati dalla l. n. 1/2026, nella parte in cui introducono un potere riduttivo “obbligatorio” della condanna erariale, limitando il danno risarcibile al 30% del pregiudizio accertato o al doppio della retribuzione percepita dal responsabile, con applicazione retroattiva ai giudizi pendenti. La disciplina potrebbe violare gli artt. 3, 24, 28, 81, 97, 101, 103, 104, 111, 117 e 119 Cost.
L’ordinanza n. 9/2026 della Sezione II Centrale d’Appello della Corte dei conti – Presidente Loreto, Relatrice Razzano – mette sotto la lente d’ingrandimento della Consulta la recente riforma della responsabilità amministrativa.
Il giudizio nasce da un grave caso di malpractice sanitaria: un paziente sottoposto a rachicentesi in presenza di terapia anticoagulante riportava una paraplegia irreversibile, con successiva transazione da 1,35 milioni di euro a carico dell’ASL. In appello, il sanitario condannato invocava l’applicazione dello ius superveniens introdotto dalla legge n. 1/2026, chiedendo la drastica riduzione dell’addebito erariale.
Il Collegio di Via Mazzini solleva la questione costituzionale. Secondo i giudici contabili, il nuovo art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994 – che impone di non superare il 30% del danno accertato o il doppio della retribuzione percepita – altera radicalmente l’equilibrio della responsabilità amministrativa.
L’ordinanza sviluppa dei rilievi sistematica di grande impatto. La Corte individua tre possibili interpretazioni della riforma e conclude che tutte conducono ad esiti irragionevoli: o il “tetto” diventa una franchigia generalizzata a favore del dipendente pubblico, oppure si traduce in un abbattimento automatico del credito erariale, oppure ancora crea disparità tra dipendenti pubblici e altri soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile.
Particolarmente incisivo il passaggio in cui il Collegio denuncia il rischio di “socializzazione” del danno pubblico: il 70% della perdita resterebbe infatti a carico della collettività, premiando di fatto il soggetto maggiormente responsabile.
La Sezione d’Appello richiama inoltre gli artt. 28 e 97 Cost., evidenziando che la responsabilità amministrativa costituisce presidio essenziale del principio di legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Secondo il Collegio, la riforma rischia di produrre un effetto di “underdeterrence”, ossia un sistema talmente indulgente da incoraggiare condotte inefficienti anziché prevenirle.
Non meno rilevante è il profilo della retroattività. La legge n. 1/2026 si applica infatti anche ai giudizi pendenti, incidendo su crediti risarcitori già accertati in primo grado. Per la Corte, ciò potrebbe ledere il principio del giusto processo e la tutela effettiva del credito erariale, oltre a creare tensioni con la giurisprudenza CEDU e con gli obblighi europei di protezione delle risorse pubbliche.
Nicola Pepe Avvocato Contabilista
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