Pronuncia storica, questa 11479 di fine aprile 2026 della terza sezione della Corte di Cassazione sul Canone unico.
Uno dei tanti nodi insoluti del canone (e prima ancora della tassa) di occupazione suolo pubblico era quello della soggettività passiva degli operatori di telefonia (e telecomunicazioni in genere) che utilizzino le infrastrutture di altri operatori ma non siano proprietari delle reti. Queste società sostenevano, fino ad ora con successo, di non dover pagare nulla in base dell’articolo 5, comma 14-quinquies del Dl 146/2021. Questa norma, per quanto mal scritta, era evidentemente relativa non alle telecomunicazioni ma al solo settore energetico, vale a dire gas ed energia elettrica. L’operatore economico che fornisce il gas effettivamente utilizza l’infrastruttura altrui per fornire un bene, il metano per esempio. Invece la trasmissione di un segnale telefonico concretizza non la vendita di un bene, ma un servizio, che è prestato mediante l’utilizzo materiale dell’infrastruttura avvalendosi di impulsi elettrici, per quanto minimi. La norma di favore prevista per la vendita del bene – energia, quindi, conformemente ai principi generali in materia tributaria si deve interpretare restrittivamente, pertanto non è estensibile anche ai servizi. L’estensione di tale previsione anche al settore delle telecomunicazioni ha consentito fino ad oggi prima a tutti gli operatori non Tim (che era monopolista) di non pagare nulla; poi – dato che nell’ambito dei tributi locali sembra non esserci mai limite al peggio – via via che Tim ha preso a lasciare fette di mercato anche lei è diventata semplice utilizzatore, e quindi a smettere di pagare, mentre rintracciare il proprietario della rete per noi è diventato sempre più difficile …
Questa sentenza cambia (quasi) tutto: ora i Comuni potranno accertare e recuperare somme anche rilevanti perché gli operatori che utilizzano la stessa rete sono molti, praticamente tutti quelli che si trovano sul mercato.
Certo, resta l’altro grande problema della rilevazione del numero di utenze, impossibile ad oggi per gli Enti locali dal momento che la legge non ci fornisce alcuno strumento ispettivo per accertarle, sicché gli operatori, finalmente snidati, si limiteranno a pagare comunque la somma forfetaria minima di 800 € ex art. 1 comma 831 L 160/19.
Ma noi funzionari degli Enti locali lo sappiamo: restiamo pur sempre i paria della Pubblica amministrazione, perciò non possiamo pretendere troppo. Per oggi accontentiamoci, dai …