Il Comune che notifica il diniego di rimborso IMU direttamente, senza ufficiale giudiziario, non è tenuto a inviare la raccomandata informativa (CAD): la notifica si perfeziona dopo 10 giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza.
( Commento ad  ordinanza n. 8242/2026)
di Carmine Robert La Mura
Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore  Enti Locali

Massima

 In caso di notifica diretta di atti tributari comunali eseguita a mezzo posta dall’amministrazione, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, ove il plico non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, senza necessità di invio della raccomandata informativa (c.d. CAD), trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario e non le disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982. Tale forma semplificata risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dell’ente pubblico.

Il caso

 Il Comune di Calenzano aveva respinto, con provvedimento espresso del 12 settembre 2019, l’istanza di una contribuente per il rimborso dell’IMU relativa agli anni d’imposta 2017-2019.
Il diniego era stato notificato direttamente dall’ente, tramite corriere privato, senza il ministero dell’ufficiale giudiziario.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 1345/2023, aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo nulla la notifica per mancanza della raccomandata informativa di avvenuto deposito.
Il Comune ricorreva in Cassazione, sostenendo che, trattandosi di notifica diretta semplificata, la CAD non fosse richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con ordinanza n. 8242/2026, pubblicata il 2 aprile 2026 (camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, Presidente Di Pisa, Relatore Romano), accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso del Comune, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.

Il principio

 La Cassazione richiama il costante orientamento della Sezione Tributaria: la notifica “diretta” degli atti impositivi comunali, eseguita a mezzo posta dall’amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è disciplinata dal regolamento sul servizio postale ordinario, non dalla legge n. 890/1982.

 In pratica, la distinzione è netta e chiara: la raccomandata informativa (CAD) è obbligatoria solo nella notifica “codicistica” attuata dall’ufficiale giudiziario tramite servizio postale (Sezioni Unite, n. 10012/2021).

 Nel caso della notifica diretta del Comune, invece, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza decorsi 10 giorni dal rilascio dell’avviso di deposito, come confermato da una lunghissima catena di precedenti (Cass. 21789/2025; 24555/2024; 18800/2025; 10037/2019; fino a 17598/2010).

La Corte ribadisce anche l’assenza di dubbi di legittimità costituzionale: la Consulta ha già riconosciuto in più occasioni (sentenze n. 90/2018 e n. 281/2011, nonché n. 104/2019 e n. 2/2020) che il regime differenziato della notifica tributaria diretta risponde all’esigenza costituzionale di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica.

Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto di elaborazione personale dell’Autore e non vincolano l’Ente di appartenenza. Il contributo ha natura divulgativa e non sostituisce consulenza legale o professionale in relazione a casi concreti.

FONTE:

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260402/snciv@s50@a2026@n08242@tO.clean.pdf