(Michele M. Ippolito)

La sentenza n. 1601/2026 del TAR Campania (Sezione Quinta) ha offerto un’importante conferma giurisprudenziale su un tema complesso: la convivenza tra attività produttive impattanti e aree altamente antropizzate. Il caso riguarda il ricorso presentato contro il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per un impianto di cremazione animali in un Comune ricadente nella Città Metropolitana di Napoli.

Il cuore della sentenza risiede nell’interpretazione dell’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Il ricorrente sosteneva che l’apertura dell’impianto, essendo classificato come industria insalubre di prima classe, non potesse essere autorizzata nel centro cittadino. Il TAR Campania ha, tuttavia, chiarito che non esiste un divieto assoluto di allocazione di industrie insalubri nei centri abitati ai sensi dell’216.  L’insediamento nell’abitato è consentito se l’azienda adotta metodi produttivi o cautele (come filtri o procedure gestionali) capaci di escludere rischi per la salute del vicinato. La norma implica non un divieto, ma una verifica rimessa all’autorità sanitaria (ASL e Sindaco) per accertare che l’attività si svolga senza pregiudizio per la popolazione. Se i parametri di legge sono rispettati, dunque, l’azienda può operare anche a pochi metri da civili abitazioni.

Un altro punto rilevante riguarda l’ubicazione: se l’impianto sorge in zona “D” (industriale) del PRG ha una sorta di tutela rafforzata: i giudici amministrativi hanno, infatti, osservato che tale zona è specificamente riservata agli insediamenti produttivi e non prevede usi residenziali, rendendo dunque impropria la pretesa di un allontanamento forzato.

I ricorrenti avrebbero voluto che si applicassero, per analogia, le norme relative al vincolo dei 200 metri dal centro abitato previsto dall’art. 338 TULPS per gli impianti crematori di corpi umani. Tuttavia, hanno puntualizzato i giudici, per i crematori animali l’impatto ambientale è considerato inferiore e la disciplina di riferimento è quella europea (Reg. CE 1069/2009 e UE 142/2011), che nel caso di specie è stata rispettata.

La sentenza affronta anche profili tecnici legati alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): il Comune non può imporre la VIA per casi non previsti dalla legge statale (D.Lgs. 152/2006), poiché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato e non c’è comunque obbligo di VIA, perché l‘attività di cremazione animali non rientra tra i progetti rientranti nell’obbligo secondo gli allegati del Codice dell’Ambiente.

Il rigetto del ricorso è motivato anche dal parere favorevole espresso dall’ASL Napoli 3 Sud all’apertura dell’impianto: sebbene l’autorità sanitaria abbia prescritto controlli ravvicinati e procedure di abbattimento degli inquinanti, tale posizione non è stata considerata “dissenziente”, ma anzi un esercizio corretto del potere di vigilanza che consente l’attività subordinandola a rigorose precauzioni.

In definitiva, il TAR Campania ribadisce che bisogna applicare al singolo caso di specie un approccio pragmatico e tecnologico: la tutela della salute non si attua tramite l’espulsione delle industrie dal territorio, ma attraverso la prescrizione di limiti emissivi e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili. La limitazione dell’iniziativa economica è legittima solo se supportata da un quadro istruttorio che attesti una “concreta situazione di compromissione ambientale”, non ravvisata in questo caso. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.