In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa non costituisce voce automatica del trattamento accessorio, ma è subordinata alla previa assegnazione di obiettivi e alla loro valutazione positiva; grava sul lavoratore l’onere di allegare e dimostrare tali presupposti, non potendo supplirsi alle carenze assertive mediante produzioni documentali.

Un dipendente pubblico, inquadrato nella categoria D3 e titolare di posizione organizzativa per più annualità, agiva in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione di risultato mai percepita, pur avendo regolarmente ricevuto la retribuzione di posizione. In via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance, deducendo l’omessa attivazione del procedimento di valutazione da parte dell’amministrazione.

La parte datoriale contestava la domanda, negando la sussistenza di un automatismo tra le due componenti retributive e sostenendo la necessità della previa valutazione dei risultati.

La controversia ruota attorno alla natura della retribuzione di risultato e alla possibilità di considerarla una componente necessaria del trattamento economico del titolare di posizione organizzativa.

Il giudice esclude in modo netto tale ricostruzione, richiamando la disciplina contrattuale di settore (art. 10 CCNL Regioni–Autonomie locali, 31 marzo 1999), dalla quale emerge che la retribuzione di risultato è una voce variabile e premiale, subordinata a una valutazione annuale e al raggiungimento di obiettivi previamente assegnati. Non è dunque configurabile alcun automatismo rispetto alla retribuzione di posizione.

La decisione si pone in continuità con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoratore non può limitarsi a rivendicare l’incarico ricoperto, ma deve allegare gli obiettivi assegnati e dimostrare di averli conseguiti, quali presupposti indefettibili per la maturazione del diritto all’emolumento.

Assume rilievo centrale il profilo processuale. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva indicato né gli obiettivi connessi all’incarico né il loro effettivo raggiungimento, fondando la domanda su un presupposto giuridico errato, ossia l’automatica spettanza della retribuzione di risultato.

Il Tribunale evidenzia che tale omissione incide su un fatto costitutivo del diritto azionato, determinando l’infondatezza della domanda già sul piano assertivo. Viene ribadito il principio secondo cui i documenti non possono supplire alle carenze dell’atto introduttivo, avendo funzione meramente probatoria e non potendo integrare le allegazioni mancanti.

La carenza di allegazione comporta, inoltre, l’inammissibilità delle richieste istruttorie, in quanto i fatti non dedotti non possono essere oggetto di prova.

Analoga sorte è riservata alla domanda risarcitoria. Anche ipotizzando un inadempimento dell’amministrazione nella mancata attivazione del sistema valutativo, l’assenza di allegazione degli obiettivi impedisce qualsiasi valutazione in termini probabilistici circa il conseguimento del risultato. Difetta, pertanto, il presupposto stesso della perdita di chance, che richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di ottenere il beneficio.

La pronuncia conferma la natura incentivante e selettiva della retribuzione di risultato, coerente con un modello di amministrazione orientato agli obiettivi e alla misurazione della performance. Al contempo, ribadisce il rigore del principio dispositivo nel processo del lavoro, evidenziando come l’onere di allegazione resti integralmente a carico della parte, senza possibilità di integrazione attraverso la fase istruttoria.

In definitiva, la retribuzione di risultato non costituisce una componente fisiologica del trattamento economico, ma un emolumento condizionato al raggiungimento di specifici obiettivi e alla loro valutazione positiva. In difetto di tali presupposti, adeguatamente allegati e provati, la domanda non può che essere respinta, con conseguente rigetto anche delle pretese risarcitorie. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.