La sentenza della Corte dei conti Umbria n. 12/2026 merita rilievo perché da un caso di malpractice ortopedica fissa un principio destinato a incidere oltre il singolo giudizio. Il fatto nasce dalla gestione post-operatoria di un paziente sottoposto ad artroprotesi del ginocchio, poi travolto da un lungo decorso infettivo: flittene, necrosi cutanea, omissione di accertamenti microbiologici tempestivi, dimissioni senza adeguata copertura antibiotica, ulteriori ricoveri e ripetuti interventi di toilette chirurgica, fino alla definizione transattiva del contenzioso civile. La Procura contabile agisce per danno indiretto e il Collegio, pur riducendo il quantum per la compartecipazione causale di sanitari non convenuti, condanna tre medici e ne assolve uno.

Il cuore della decisione, però, è altrove. La Sezione afferma che la novella del 2026 sull’art. 1 della legge n. 20/1994, costruita intorno a “violazione manifesta di norme di diritto”, “travisamento del fatto” e risultanze “degli atti del procedimento”, riguarda l’attività amministrativa in senso stretto e non la colpa medica, che resta ancorata agli standard minimi di diligenza professionale e alle regole dell’arte sanitaria. In altri termini, la riforma pensata per neutralizzare la “paura della firma” non può trasformarsi in uno scuda il sanitario che omette diagnosi, vigilanza e terapia.

La pronuncia è netta anche su due ulteriori versanti. Da un lato, ribadisce che il chirurgo conserva una posizione di garanzia che si estende al decorso post-operatorio quando i sintomi segnalano una complicanza non normale; dall’altro, esclude che il primario possa rifugiarsi dietro una responsabilità solo organizzativa, richiedendo un controllo effettivo sui casi clinici degenerativi. Importante, infine, il chiarimento sul danno: la transazione stipulata dall’ente è fatto liberamente valutabile dal giudice contabile e il tetto del 30 per cento del “pregiudizio accertato” viene letto come limite complessivo, non come automatica falcidia di ogni singola quota. Una sentenza destinata a pesare nel dibattito sulla nuova responsabilità erariale.

Avv. Nicola Pepe