Il presente contributo analizza la transizione digitale dei contratti pubblici alla luce della recente Deliberazione della Corte dei conti (n. SCCLEG/7/2026/PARERE). Pur accogliendo favorevolmente il principio di neutralità tecnologica che equipara le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) al MEPA per le amministrazioni non centrali, l’indagine esplora le criticità strutturali dell’ecosistema: la confusione tra obbligo di strumento e obbligo di convenzione, l’onerosità delle piattaforme private e il rischio di una restrizione locale del mercato. Quale soluzione sistemica, si propone l’istituzione di un Albo Fornitori Nazionale interconnesso per garantire una reale apertura alla concorrenza nelle procedure sottosoglia.

1. Il nuovo ecosistema digitale e il superamento del monolite MEPA

Immaginate un funzionario della PA.

È di fronte al MEPA da ore e sta cercando di creare una procedura di affidamento diretto “digitalizzando a posteriori” un interpello gestito con telefonate, mail, offerte da “cestini” elettronici. Clicca, la rotellina verde del Mepa gira, l’orchestratore suggerisce che deve scegliere la scheda AD5, tra un click e un menù a tendina, questo affidamento diretto ha richiesto minuti inutili sottratti all’efficienza amministrativa.

Rimpiange quelle piattaforme certificate che può usare con interfacce più semplici di utilizzo.

Dall’altra parte c’è un Operatore Economico, di piccole dimensioni, si deve iscrivere tra le ennemila categorie merceologiche che il portale acquistiinrete gli impone di scegliere, sperando che esse siano accettate dal sistema e pregando che la Stazione Appaltante riesca ad individuarlo dopo tanto faticare nella trattativa diretta.

Nel prezzo aveva dimenticato di includere le ore del proprio dipendente necessarie ad accreditarsi prima e poi a caricare il preventivo in TD.

Eppure, la digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla programmazione fino all’esecuzione,  pilastro fondamentale del D.Lgs. 36/2023, volto a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità è stato venduto a tutti come uno degli obiettivi delle Milestones del PNRR!

In questo scenario, l’infrastruttura di acquisto si evolve da un modello fortemente centralizzato a un ecosistema a rete distribuita.

La Sezione centrale del controllo di legittimità della Corte dei conti, con la Deliberazione del 9 aprile 2026 (n. SCCLEG/7/2026/PARERE), suggerisce una soluzione per il public procurement.

Rispondendo a un quesito dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, i magistrati contabili hanno chiarito che le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate ai sensi dell’art. 25 del nuovo Codice possono essere considerate una legittima alternativa al MEPA per gli affidamenti di importo compreso tra i 5.000 e le soglie di rilievo eurounitario.


Tale alternatività si applica alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali centrali, risolvendo così l’apparente antinomia normativa con l’obbligo stabilito dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006. La pronuncia si fonda sul “principio di neutralità tecnologica”, il quale impone che le piattaforme non siano vincolate a fornitori predeterminati, prevenendo qualsiasi forma di dipendenza tecnologica da un unico operatore.



2. L’equivoco normativo: strumento elettronico vs obblighi di Convenzione


Se l’equivalenza teorica dello strumento informatico è ormai certificata dalla giurisprudenza contabile, l’analisi pragmatica dei flussi amministrativi impone di evidenziare alcune profonde criticità.


La prima, ed estremamente insidiosa, risiede nella confusione concettuale tra la scelta dello strumento elettronico di negoziazione (la PAD locale o il MEPA) e l’obbligo di approvvigionamento tramite Convenzioni o Accordi Quadro (Consip o centrali regionali) o quantomeno l’obbligo di aggiudicare a prezzi non superiori a quelli della convenzione quadro o convenzione.

In questi casi la gara o l’affidamento autonomo devono essere motivati in modo rafforzato pena la responsabilità erariale in caso di chiusura di un accordo anche ad un centesimo più alto di quanto la centrale di committenza pubblica (Consip) ovvero quella regionale abbiano convenuto a parità di condizioni.

Come ricorda la stessa Corte dei conti, il D.Lgs. 36/2023 mantiene fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto previsti dalle norme sul contenimento della spesa.


L’impiego di una PAD privata non può in alcun modo bypassare l’obbligo di aderire a una convenzione centralizzata.

In tali casistiche, la PAD risulta inefficace a meno che non possieda un’architettura informatica avanzata capace di “dialogare” con i sistemi centrali: l’utente dovrebbe poter chiudere la negoziazione sul portale istituzionale (es. Acquisti in Rete) per poi importare automaticamente i dati nella propria PAD, al fine di garantire una gestione unitaria della fase esecutiva e documentale. Senza questa interoperabilità bidirezionale, l’ecosistema genera inefficienze e doppi inserimenti manuali.



3. Costi occulti e il paradosso del “piccolo giardino di casa”

Una seconda problematica investe direttamente la spesa pubblica. Il MEPA rappresenta un’infrastruttura di Stato, gratuita per le Stazioni Appaltanti. Al contrario, le PAD certificate, fornite da vendor privati in logica SaaS (Software as a Service), presentano rilevanti costi di licenza, manutenzione e sviluppo.
Tuttavia, è la terza criticità a minacciare le fondamenta stesse della concorrenza. Il MEPA, pur con i suoi limiti, ha storicamente garantito un hub aperto a centinaia di migliaia di imprese su scala nazionale. L’utilizzo frammentato di innumerevoli PAD private rischia di produrre l’effetto del “piccolo giardino di casa”: un bacino asfittico in cui si abilitano unicamente gli operatori economici territoriali abituali dell’ente. Il Codice, all’art. 25, impone invece che le piattaforme debbano assicurare la concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici. Nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, limitare l’invito o la rotazione ai soli iscritti alla PAD proprietaria dell’ente vanifica la *ratio* dell’apertura al mercato, restringendo indebitamente il perimetro competitivo.



4. La soluzione infrastrutturale: l’Albo Nazionale dei Fornitori Interconnesso
Per evitare la “feudalizzazione” del mercato, la soluzione sistemica risiede in un’evoluzione dell’architettura di rete che sfrutti appieno le potenzialità dell’ecosistema nazionale. Quest’ultimo, come definito dall’art. 22 del Codice, si basa sull’interazione tra le piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti e le infrastrutture abilitanti centrali, ovvero la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Se la digitalizzazione vuole operare come leva di semplificazione senza sacrificare la concorrenza, diviene imperativa la nazionalizzazione dell’Albo dei Fornitori.

Invece di costringere un operatore economico a qualificarsi su decine di PAD differenti, l’iscrizione dovrebbe avvenire in modo univoco e centralizzato (sfruttando l’architettura del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico presso la BDNCP).
Di conseguenza, le singole PAD certificate private verrebbero obbligate, tramite API, a estrarre i nominativi per gli inviti alle gare (e per le procedure negoziate) direttamente da questo gigantesco “Cloud Nazionale dei Fornitori”. L’algoritmo pescherebbe i soggetti su scala generale – garantendo filtri oggettivi, rotazione effettiva e trasparenza – relegando le piattaforme locali al loro corretto ruolo di “strumento di negoziazione” e non di possessori esclusivi del mercato territoriale.

Ad avviso di chi scrive la gestione del l’albo a cui attingere è equivalente all’anagrafe dei cittadini.

Esattamente come non è possibile che un cittadino, per gli atti di stato civile, abbia luoghi disseminati e player differenti sul territorio con regole autonome – l’anagrafe nazionale è unico ed è rimesso al coordinamento del Ministero degli Interni, così la qualificazione dell’operatore economico deve essere gestita dallo Stato e l’Operatore deve avere una unica interfaccia digitale dove inserire i dati salienti utili alla partecipazione agli appalti e affidamenti diretti.

5. Conclusioni
La Deliberazione n. 7/2026 della Corte dei conti prende atto in modo condivisibile dello sviluppo delle tecnologie digitali e della necessità di evitare ostacoli operativi all’obiettivo strategico del PNRR sulla digitalizzazione dei contratti. L’alternatività tra PAD certificate e MEPA è un fatto giuridico compiuto che favorisce un mercato plurale dei software. Tuttavia, senza una decisa interconnessione obbligatoria degli Albi Fornitori alle banche dati statali, si corre il serio rischio di frammentare la concorrenza in recinti locali opachi. Governare la tecnologia significa assicurare che l’efficienza non comprima mai i principi costituzionali di parità di trattamento e di evidenza pubblica.

Seguono slide e infografiche e delibera in commento. 

ECLI_IT_CONT_2026_7SCCLEG-PARERE

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