La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione prescinde dalla legittimità dell’atto di revoca della procedura di gara. Qualora l’ente, pur agendo legittimamente in autotutela, leda l’affidamento incolpevole dell’operatore economico attraverso una condotta negligente ovvero un’ingiustificata inerzia temporale, è tenuta al risarcimento, seppur del solo interesse negativo, limitato alle spese di partecipazione documentate.
È quanto statuisce la sentenza n. 2342/2026 del TAR Campania, che affronta il delicato equilibrio tra l’esercizio del potere di autotutela e la tutela dell’affidamento del privato nelle procedure di evidenza pubblica. La vicenda origina dalla revoca di una gara per lavori cimiteriali indetta da un comune, adottata quando la società ricorrente, prima in graduatoria, si trovava già in una fase avanzata, giunta fino alla verifica dell’anomalia dell’offerta.
Il Collegio ha anzitutto confermato la legittimità del provvedimento di revoca, rilevando gravi e insuperabili carenze nel progetto esecutivo, quali l’assenza dello studio tecnico della località e della relazione tecnico-sanitaria richiesti dal d.P.R. n. 285/1990, nonché l’inosservanza di norme precettive regionali sugli spazi per diverse culture funerarie. Tali lacune, unitamente a incongruenze tra capitolato e disciplinare circa le categorie di opere, sono state ritenute idonee a configurare un interesse pubblico concreto alla rimozione degli atti di gara per prevenire futuri contenziosi paralizzanti in fase di esecuzione.
Tuttavia, l’accertata legittimità della revoca non esaurisce il sindacato giurisdizionale. Il Tribunale di prime cure si è infatti successivamente soffermato sulla sussistenza di una responsabilità precontrattuale della P.A. Nel caso di specie, è emersa una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza: il comune ha atteso oltre un anno e mezzo dall’indizione della gara per rilevare vizi progettuali che erano già conoscibili ab origine con l’ordinaria diligenza. Tale inerzia ha alimentato un affidamento incolpevole nella ricorrente, la quale è stata coinvolta in un subprocedimento di verifica dell’anomalia senza ricevere notizie per lungo tempo.
Sotto il profilo del danno risarcibile, il TAR ha ribadito che, in assenza di un’aggiudicazione definitiva, il ristoro è limitato all’interesse negativo. Sono state dunque riconosciute le sole spese vive documentate per la partecipazione, come i contributi ANAC e i costi della polizza provvisoria. È stata invece respinta la domanda relativa alla perdita di chance e all’utile d’impresa, atteso che la società non ha fornito prova del nesso causale né dell’effettiva rinuncia ad altre commesse o dell’immobilizzazione di risorse umane e strumentali.