I celeberrimi sentieri delle Cinque terre che tagliano versanti montani affacciati su un mare turchese e collegano borghi stupendi sono apprezzati dagli escursionisti di tutto il mondo per la bellezza paesaggistica, ma forse per altre ragioni anche da alcuni tra i più quotati avvocati amministrativisti liguri …
La vertenza affrontata nella sentenza della Sezione quinta del Consiglio di Stato il 24 marzo scorso, n. 2474, riguarda un tema che il sottoscritto ha già affrontato in un precedente scritto (disponibile su questo sito), vale a dire la competenza o meno alla messa in sicurezza di una strada pubblica da parte dei proprietari dei fondi a monte della strada stessa. La nostra vicenda verteva in realtà non su una strada ma su un sentiero pedonale nel magnifico territorio del Comune di Monterosso al mare. Il sentiero era stato interdetto al transito pedonale da parte del Comune per via di un movimento franoso incombente sullo stesso, movimento franoso che ovviamente partiva da un fondo privato. All’ordinanza di chiusura al transito del sentiero era seguita una seconda ordinanza, questa volta notificata al privato, con la quale il Comune imponeva al proprietario la messa in sicurezza del versante per consentire il transito pedonale in sicurezza.
Prescindendo da una lunga serie di capziose schermaglie procedurali e sostanziali di poco conto, i temi trattati nel contenzioso possono essere ridotti a due.
Il primo è a chi spetti la messa in sicurezza del versante a monte del sentiero. La norma di riferimento invocata in questi casi è l’art. 30 comma 4 del Codice della strada (non c’è infatti nel nostro ordinamento, che io sappia, un codice dei sentieri…) secondo il quale: “La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi”.
Il discorso qui si farebbe lungo e annoierei il lettore ripetendo concetti già espressi nel mio precedente contributo; in breve nel caso di specie il Collegio (come già in primo grado il Tar) ha ritenuto che l’intervento fosse di spettanza del proprietario del terreno che comprendeva anche il pendio franoso, essendo funzionale a reggere esclusivamente il terreno a monte del sentiero.
Soprattutto però mi pare interessante il secondo dei due temi trattati dal Consiglio di Stato, anch’esso legato alla legittimità in senso stretto dell’ordinanza. Il privato aveva eccepito che la situazione di pericolo del versante fosse presente da tempo, addirittura da decenni, e anzi recentemente la situazione di franosità si fosse solo lievemente aggravata . La criticità del versante era quindi ben nota a Comune e tali circostanze erano state provate documentalmente in giudizio. Il Comune avrebbe addirittura aggravato la situazione facendo realizzare da un’impresa poco tempo prima dell’ordinanza un intervento di ripristino del sentiero, ragion per cui la responsabilità dell’odierna situazione di pericolo sarebbe stata del solo Comune, non foss’altro per la sua inerzia che mal giustificherebbe l’urgenza a fondamento dell’attuale ordinanza.
Ma il Consiglio di Stato rigetta questa lettura della vicenda fatta dal privato.
A parte il fatto che l’affermazione per la quale sarebbe stato il Comune stesso a peggiorare la situazione del versante non sarebbe stata provata adeguatamente, quello che conta per la valutazione della correttezza di ordinanze come questa ex art. 54 Tuel è la mera situazione di pericolo. Chi l’abbia causata è ininfluente, come pure è ininfluente che la situazione sia presente da tempo. Ciò che conta è solo l’attualità del pericolo per la collettività. Il Consiglio di Stato richiama copiosa propria precedente giurisprudenza (recente e significativa per esempio è la sentenza della Sezione V n. 7919/24) che ha chiarito che “con tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo”.
Non solo, ma “le ordinanze contingibili e urgenti, stante l’urgenza di provvedere, prescindono dall’imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare”(Cons S V, 1585/1998), e ancora “pertanto, ai fini dell’adozione dell’ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare (Cons S V 2610/2015); ciò che rileva per contro è che il soggetto destinatario dell’ordinanza sia in rapporto diretto con la res fonte di pericolo e su cui si tratta di intervenire” (Cons S V 8297/23)”.
Ultimo aspetto che la sentenza affronta e risolve in assoluta continuità con la propria giurisprudenza – e che non segnalerei neppure trattandosi di principio consolidato, non fosse che nella quasi totalità dei casi è motivo di contestazione da parte dei privati, pertanto mi pare comunque bene ricordarlo – è quello della non necessità in caso di adozione di ordinanze extra ordinem di comunicazione di avvio del procedimento. A giustificare tale deroga al principio generale per cui occorrerebbe sempre dare comunicazione di avvio del procedimento al destinatario dello stesso è proprio l’urgenza a provvedere (cfr. inter alia Cons S IV 5411/25).