I medici, quasi come gli avvocati, sono frequentemente obiettivo di dileggio in memorabili film della commedia all’italiana. Chi non sorride al solo pensare al Medico della mutua Dott. Terzilli o al Professor Sassaroli di Amici miei? Personaggi avidi e cinici, quasi completamenti amorali, ma in fondo divertenti.
Un po’ così è anche il dottore che la Corte dei conti della Marche tratteggia in una sentenza monstre (98 pagine …) dello scorso ottobre, la numero 113.
Il nostro amico era solito combinarne più di “Carlo in Francia”, come si usa dire, fino a che la Guardia di finanza non lo pedina ed intercetta scoprendo così che in orario di servizio in ospedale per lui era normale fare visite “private”, talmente private che più che extra moenia le definirei proprio completamente extra legem, nel senso che riceveva privatamente in ospedale i pazienti completamente in nero, applicando loro un bello sconto. Già che c’era, per ingraziarseli, cedeva ai propri clienti dei farmaci del tutto arbitrariamente, oltre che gratuitamente (d’altronde non gli erano costati nulla, essendo pagati non da lui ma dall’ospedale a cui appartenevano … ).
Peraltro il nostro dottore aveva in effetti abbastanza tempo libero anche in ospedale, dato che era stato destinato per un certo periodo ad incarichi amministrativi a seguito di un procedimento disciplinare attivato contro di lui in seguito ad accuse di violenza sessuale (pare che avesse palpato un po’ troppo una paziente).
Nonostante questo incidente c’è da dire che riusciva a mantenere ottimi rapporti con la moglie, alla quale assicurava del resto il “trillino” mensile, che nel gergo coniugale (come ricostruito dai finanzieri che ascoltavano le loro comunicazioni telefoniche) corrispondeva ad almeno 3.000 € da proventi settimanali per le già richiamate prestazioni professionali in nero. Moglie ammirevole d’altronde, che infatti lo aiutava nella complessa gestione amministrativa delle visite “private” tenendogli una vera e propria contabilità separata, oltre a ricordargli opportunamente, nel caso dimenticasse di farlo (tutto ciò risultava sempre dalle intercettazioni telefoniche), di timbrare la presenza in servizio, specie in occasione dei frequenti ed evidentemente improrogabili impegni che il dottore aveva in orario di lavoro come portare l’auto dal carrozziere oppure recarsi a fare la spesa. Insomma, se pure in ospedale il nostro amico formalmente figurava presente, in realtà ci stava ben poco, e tutto sommato forse era anche meglio così perché quando era in ospedale si faceva allegramente i fatti propri …
Un personaggio pirotecnico insomma, dalla vitalità indomabile e per certi versi forse anche invidiabile.
Ma come sappiamo i giudici tendono ad essere più prosaici e, del tutto giustamente, a colpire questi comportamenti divertenti fin che si vuole, ma sotto un altro aspetto senza dubbio assai disdicevoli.
Il medico subisce quindi un primo procedimento penale, nel quale patteggia per peculato e truffa una pena tutto sommato contenuta dopo aver però pagato una somma cospicua (poco più di 58.000 €) alla Asl di appartenenza a titolo di riparazione pecuniaria.
Successivamente è la Procura erariale ad aprile un proprio fascicolo e ne scaturisce la nostra sentenza, che presenta parecchi spunti interessanti. La inevitabile condanna ha riguardato plurimi aspetti.
In primo luogo il giudice contabile ha preso atto della somma liquidata a favore della Asl da parte dello stesso medico ed ha quantificato la somma dovuta per danno all’immagine nel doppio del profitto dei reati contestati, quindi per € 117.194,34.
In seconda battuta vi è stata condanna per l’appropriazione di beni pubblici, quantificata in € 327,07, corrispondenti al valore dei farmaci ad uso ospedaliero dei quali è stato trovato in possesso (in pratica quelli che aveva in borsa quando la Polizia giudiziaria lo ha arrestato, ma chissà quante altre volte il nostro amico si sarà appropriato di medicinali dell’ospedale!).
Ma fin qui, tutto sommato, non troviamo nella condanna nulla di particolarmente rilevante sotto l’aspetto tecnico giuridico.
Più interessante è invece la qualificazione e quantificazione fatta dell’attività lavorativa in nero.
La Corte fa una distinzione molto chiara e quantifica il danno da assenteismo vero e proprio in 2.301,00 €, corrispondenti alle ore in cui il medico si è fisicamente assentato dal lavoro come rilevato dalla Guardia di finanza, vale a dire quando ha timbrato la presenza ma era altrove a farsi i fatti propri. Questo sulla base delle evidenze documentali, per così dire blindate, prodotte dalla Guardia di finanza. Naturalmente – anche qui come per i farmaci – le assenze rilevate erano con ogni probabilità solo una frazione delle occasioni nelle quali il medico si era assentato arbitrariamente dal servizio; ma una cosa come sappiamo è un evento fortemente probabile, un’altra la prova documentale dell’evento, necessaria per una condanna.
Restava a questo punto da valutare un altro danno, quello tutto sommato più grave di tutti.
L’attività istruttoria della Polizia giudiziaria era riuscita a documentare la frequenza e sostanziale sistematicità dell’attività in nero effettuata in orario e nella sede ospedaliera di servizio, quando invece il medico avrebbe dovuto lavorare per la sola Asl, per l’intero periodo 2016 – 2023. Come valorizzare questi dati e quindi qualificare a calcolare il danno creato? La complessità stava nel fatto che naturalmente quando era in servizio il medico svolgeva però anche (!) la sua normale attività lavorativa ordinaria, per la quale era pagato.
La Corte risolve in primo luogo rubricando il danno come danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, concernente la distrazione delle energie lavorative dai propri compiti istituzionali con conseguente disutilità della relativa spesa. Per la quantificazione poi procede in via equitativa nella misura del 20% del totale delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento (come già detto 2016-2023) per un importo totale quindi di € 78.798,88 (1). Una soluzione ragionevole tutto sommato; forse non a caso valutata anche al ribasso in senso favorevole al medico, e quindi più difficilmente inscalfibile in appello.
Il caso è stato eclatante e, come già detto, ben rilevato e documentato dalla Guardia di finanza. Soprattutto, bisogna riconoscere, risponde anche all’innato senso di giustizia di tutti noi che, fuor dall’ironia, vorremmo fossero condannati come questo medico anche tutti gli altri delinquenti matricolati che danneggiano enormemente l’immagine di noi dipendenti pubblici.
Spingendo il ragionamento un po’ più in là viene allora da chiedersi se questa meritoria definizione di danno non sarebbe applicabile anche in altri casi di dipendenti pubblici assenteisti. Chi timbra ed esce, non si fa fatica ad immaginarlo, con ogni probabilità ruba lo stipendio non solo nelle ore nelle quali si è assentato arbitrariamente dall’ufficio, ma anche e soprattutto quando è in ufficio e non lavora o, peggio, si fa i fatti propri. Certo, dimostrare questa asserzione nei casi concreti non è facile. Tuttavia varrebbe forse davvero la pena che le Procure erariali impiegassero qualche energia in più per definire queste fattispecie almeno nei casi in cui le indagini di polizia giudiziaria sono già state fatte e sono agli atti del giudizio penale, come è stato fatto meritoriamente nel caso descritto.
Ma poi, inutile girarci intorno, anche noi dirigenti dobbiamo fare la nostra parte in quella che, più ci penso, e più mi pare sia una vera e propria battaglia di civiltà. Più che la caccia ai furbetti del cartellino, insomma, probabilmente la vera sfida per restituire credibilità al lavoro pubblico è quella di verificare che i dipendenti pubblici quando sono in servizio lavorino (e magari anche per il bene pubblico e non per quello egoistico privato), non come nella celebre battuta del dipendente pubblico che si chiede come mai dopo aver timbrato l’entrata debba aspettare addirittura otto ore senza fare nulla prima di ritimbrare l’uscita.
(1) In totale, per completezza, quindi il danno erariale viene individuato nella somma totale di € 198.621,29.