(di Antonio Forte)

Nelle concessioni di servizi pubblici locali, quali la gestione di impianti sportivi, il passaggio dal modello concessorio all’appalto di servizi costituisce una novazione del rapporto che comporta un radicale mutamento del modello organizzativo del servizio, la cui scelta rientra nella competenza esclusiva del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 267/2000, non rientrando tra le funzioni dirigenziali ex articolo 107 del medesimo testo unico.

La sentenza numero 1712 del 19 agosto 2026 del TAR Veneto, Sezione Prima, affronta la complessa linea di demarcazione tra appalti di servizi e concessioni di servizi nella gestione degli impianti sportivi comunali, focalizzandosi sul riparto di competenze tra organi di governo e dirigenza. Il caso trae origine dall’impugnazione della determinazione dirigenziale con cui un comune ha disposto l’affidamento diretto di un appalto di servizi per la gestione di un palazzetto dello sport, superando una precedente deliberazione di Giunta che aveva invece previsto una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione.

Il Collegio evidenzia come l’ordinamento individui nella concessione di servizi, da aggiudicarsi mediante gara pubblica, il modello ordinario per la gestione degli impianti sportivi, configurando l’affidamento diretto come un’ipotesi del tutto eccezionale. Sebbene il principio di auto-organizzazione amministrativa riconosciuto dall’articolo 7 del d.lgs 36/2023 permetta all’ente locale di valutare la modalità organizzativa più idonea, la scelta sul modello di gestione non è priva di vincoli procedurali e competenziali. Nello specifico, la concessione trasferisce in capo al privato il rischio operativo ed economico di gestione, mentre l’appalto comporta che la stazione appaltante acquisti una prestazione esecutiva mantenendo su di sé il rischio di gestione ed esercitando un controllo diretto sulle tariffe e sulla programmazione.

La decisione del TAR Veneto n. 1712/2026 ribadisce che la scelta di individuare o variare il modello organizzativo del servizio pubblico, trasformando l’affidamento da concessione ad appalto, incide direttamente sull’assetto strutturale del servizio stesso. Di conseguenza, tale determinazione rientra nell’alveo degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale stabiliti dall’articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. 267/2000. Il dirigente, nell’esercizio dei poteri di gestione previsti dall’articolo 107 del TUEL, non possiede la competenza per disattendere gli indirizzi espressi o per mutare la forma di organizzazione del servizio in assenza di una preventiva e formale valutazione dell’organo consiliare.

Il provvedimento dirigenziale viene dunque annullato sia per difetto di competenza, sia per carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Amministrazione non ha adeguatamente giustificato il superamento della procedura selettiva originariamente intrapresa e il conseguente aggravio economico derivante dall’affidamento diretto in appalto.

SENTENZA_1712_2026_TAR_VENETO

Antonio Forte – Segretario comunale