(di Antonio Forte)

Nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato non trova applicazione la facoltà di difesa personale prevista per il primo grado in materia elettorale dall’articolo 23, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del c.p.a., nei giudizi di impugnazione occorre necessariamente il patrocinio di un difensore abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza che ciò violi l’articolo 24 della Costituzione, essendo la difesa tecnica la forma primaria di garanzia del diritto di difesa.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 05522/2026 del 9 luglio 2026, si è pronunciata sul ricorso promosso da un cittadino avverso la decisione del TAR Veneto n. 00838/2026. Il giudizio di primo grado aveva dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso inteso ad ottenere l’annullamento degli atti di proclamazione degli eletti alle consultazioni regionali venete del novembre 2023. In sede di appello, il ricorrente ha agito in proprio senza l’assistenza di un legale iscritto all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. Il Collegio ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale precisando che la deroga all’obbligo di difesa tecnica, contemplata per il primo grado dal combinato disposto degli articoli 22, comma 1, e 23, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo nelle controversie elettorali, non si estende ai giudizi di impugnazione. L’articolo 95, comma 6, c.p.a. impone infatti la presenza di un difensore abilitato dinanzi al Consiglio di Stato. Il Giudice d’appello ha evidenziato come l’esclusione della difesa personale in secondo grado non configuri alcuna violazione dell’articolo 24, secondo comma, della Costituzione. La garanzia costituzionale del diritto di difesa si esplica prioritariamente attraverso la difesa tecnica assicurata da un professionista provvisto della necessaria qualificazione giuridica, idoneo a interloquire con le parti e l’organo giudicante. Di conseguenza, l’autodifesa costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale nell’ordinamento. Tale assetto non pregiudica l’accesso alla tutela giurisdizionale né l’esercizio delle prerogative difensive, rimanendo garantito l’istituto del patrocinio a spese dello Stato per i soggetti non abbienti. Preso atto anche della rinuncia al ricorso formulata dall’appellante, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 05522/2026, ha dichiarato l’appello inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
(Antonio Forte – Segretario comunale)