(di Antonio Forte)
L’omessa dichiarazione circa la precedente decadenza dall’aggiudicazione di un appalto analogo per grave inadempimento integra un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, atteso che il principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione impone all’operatore economico di trasmettere ogni informazione idonea a consentire alla stazione appaltante una piena valutazione di affidabilità.
La controversia definita con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6078 del 24 luglio 2026 trae origine dal ricorso proposto da una società seconda classificata avverso l’aggiudicazione del lotto n. 4 della gara per la refezione scolastica indetta da un’amministrazione comunale.
Il collegio giudicante di secondo grado ha confermato la gravità della condotta dell’appellante consistente nel tacer una precedente decadenza da una gara analoga indetta da altro comune per mancanza del centro di cottura. Tale negativo precedente professionale è di indubbia rilevanza ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità che la stazione appaltante è chiamata a compiere, avendo il D.Lgs. n. 36 del 2023 – il Codice dei Contratti Pubblici attualmente vigente – rafforzato il dovere di leale collaborazione tra l’amministrazione e gli operatori economici fondandolo, tra l’altro, sui principi della fiducia e della buona fede previsti agli artt. 2 e 5 dello stesso Codice. In tale contesto, l’obbligo dichiarativo assume un ruolo centrale nella valutazione fiduciaria dei concorrenti demandata alla stazione appaltante. La giurisprudenza, sia sotto il vigore del precedente Codice che del nuovo, è unanime nel ritenere che non spetti all’operatore economico alcun filtro valutativo sui fatti da dichiarare, sussistendo il principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire all’amministrazione l’espletamento delle opportune valutazioni.
In secondo luogo e sotto diverso aspetto, l’appellante lamentava altresì l’elusione del vincolo di aggiudicazione ex art. 4.1 del disciplinare, che limitava a due il numero massimo di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente, a causa del presunto collegamento societario e controllo riconducibile a un unico centro decisionale tra la società aggiudicataria e un altro concorrente risultato affidatario di ulteriori lotti. Con la pronuncia in esame i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che le clausole del bando devono essere oggetto di stretta interpretazione letterale ex artt. 1362 e 1363 c.c.. Poiché la lex specialis riferiva espressamente il limite dei due lotti soltanto al medesimo concorrente singolo o in RTI, non è (e non poteva esserlo, quindi) consentita un’estensione analogica o integrativa della regola a società tra loro collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., salvaguardando così l’affidamento dei partecipanti.
SENTENZA_6078_2026_CONSIGLIO_DI_STATO