(di Antonio Forte)

Le Organizzazioni Sindacali non firmatarie del contratto nazionale non possono essere ammesse a sedersi al tavolo della contrattazione collettiva decentrata, ma deve essergli consentito l’accesso agli istituti di partecipazione, quali l’informazione e il confronto.

La complessa architettura delle relazioni sindacali nel comparto delle Funzioni Locali torna, ancora una volta, al centro del dibattito dogmatico e applicativo a seguito della pronuncia del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 7071 del 23 luglio 2024. Il giudice pugliese traccia un perimetro selettivo in ordine agli effetti scaturenti dalla mancata sottoscrizione del CCNL di comparto, ponendosi in consapevole discontinuità con il rigoroso orientamento espresso dal Tribunale di Milano e supportato dai pareri dell’ARAN e del Dipartimento della Funzione Pubblica. La quaestio iuris verte sulla perimetrazione della condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970 nell’ipotesi in cui l’amministrazione datrice di lavoro consenta l’accesso agli istituti della partecipazione, quali informazione e confronto, a una sigla rappresentativa non firmataria del contratto nazionale.

L’iter logico-giuridico seguito dal Giudice del Lavoro di Bari scinde nitidamente i livelli partecipativi della prassi negoziale. Se al tavolo della contrattazione collettiva integrativa la legittimazione resta condizionata al perfezionamento dell’accordo e alla sottoscrizione del testo nazionale, analogo vincolo preclusivo non opera per gli strumenti informativi e di confronto. Limitare la fruizione di tali diritti istituzionali alle sole organizzazioni firmatarie determinerebbe una lesione sproporzionata delle guarentigie costituzionali di libertà e attività sindacale di cui all’art. 39 Cost. Conseguentemente, la scelta datoriale di interloquire con la sigla dissidente sulle materie oggetto di sola informativa non costituisce condotta lesiva dei diritti delle altre organizzazioni ammesse al tavolo.

Il Giudice adito ha quindi rigettato il ricorso promosso dalle sigle firmatarie opponenti, condannando le stesse alla rifusione delle spese di lite, difformemente da quanto disposto dal Foro milanese che aveva decretato la compensazione integrale.

In questo quadro di assoluta incertezza applicativa, l’unica certezza che quella di un suo naturale, fisiologico e quantomai sperato superamento con l’imminente sottoscrizione della preintesa per il triennio contrattuale 2025/2027.

Antonio Forte – Segretario comunale