di Michele M. Ippolito

La tutela del caregiver familiare rappresenta uno dei nodi più delicati del nostro ordinamento, collocandosi al centro di un costante bilanciamento tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e i diritti inderogabili di assistenza alle persone con disabilità. L’evoluzione normativa e interpretativa dell’articolo 33 della Legge 104 del 1992 mostra con chiarezza come il diritto alla salute e il dovere di solidarietà sociale tendano a prevalere sulle pure logiche produttive o burocratiche. In questo solco si inseriscono le recenti pronunce della Suprema Corte, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23389 depositata il 17 luglio 2026, che riafferma con forza la natura fondamentale del ruolo svolto da chi assiste un familiare fragile. Si tratta di un principio che, ovviamente, è applicabile anche alla Pubblica Amministrazione.

L’articolato normativo della Legge 104 stabilisce da tempo che il lavoratore impegnato nell’assistenza continua di un parente con disabilità grave ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito, oltre al divieto di essere trasferito senza il proprio consenso. Per lungo tempo, tuttavia, la clausola di salvaguardia legata alle disponibilità organizzative ha offerto un margine fin troppo ampio alle amministrazioni e alle aziende per porre ostacoli. Parallelamente, prassi burocratiche restrittive tendevano a richiedere requisiti gravosi, come la dimostrazione dell’assenza assoluta di altri familiari sul territorio capaci di farsi carico dell’assistenza.

La svolta intrapresa dai giudici di legittimità ha smantellato progressivamente queste rigidità. Nella pronuncia n. 23389 del 17 luglio 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione ribadisce che il beneficio del trasferimento o della precedenza nella scelta della sede non costituisce una concessione personale al lavoratore, bensì un presidio indiretto a tutela del soggetto debole. L’interesse primario garantito dalla Costituzione è la dignità e la salute del familiare disabile, la cui qualità di vita dipende in misura diretta dall’effettività delle cure e dalla presenza della figura di riferimento. Per questa ragione, la Corte precisa che il concetto di assistenza non può essere valutato su parametri meramente contabili: la presenza di altri parenti nelle vicinanze non fa decadere automaticamente il diritto del lavoratore, qualora sia comprovato il suo ruolo effettivo e continuativo nel piano assistenziale.

Dal punto di vista datoriale, la possibilità di negare l’avvicinamento si è notevolmente ristretta. Con questo arresto giurisprudenziale, viene confermato che non è più sufficiente richiamare generiche esigenze di servizio o scoperture d’organico per respingere le istanze dei dipendenti. Spetta infatti al datore di lavoro l’onere di dimostrare in modo rigoroso ed esplicito che il trasferimento comporterebbe un danno organizzativo del tutto insostenibile e privo di soluzioni alternative.

Questo quadro di tutele travalica i confini della singola controversia di lavoro e investe direttamente il funzionamento del welfare territoriale. Il caregiver informale rappresenta l’ossatura portante su cui si regge l’intera rete dei servizi sociali comunitari. Garantire al lavoratore la vicinanza al proprio familiare significa evitare che il carico dell’assistenza ricada interamente sulle strutture pubbliche, salvaguardando il diritto della persona fragile a rimanere nel proprio ambiente domestico e affettivo. In definitiva, la posizione espressa dalla Cassazione nella sentenza n. 23389/2026 dimostra come l’organizzazione del lavoro sia chiamata ad adattarsi ai doveri di solidarietà, integrando le logiche produttive all’interno di un sistema che mette al centro la dignità della persona.