(di Antonio Forte)

La fruizione del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 costituisce un diritto soggettivo pieno e non comprimibile dal datore di lavoro. È illegittima l’imposizione unilaterale di calendarizzazioni o vincoli di programmazione che ostacolino le esigenze assistenziali del disabile. L’ostacolo all’esercizio del diritto comporta sanzioni amministrative e preclude la certificazione di parità di genere.

La Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro protocollo n. 0000950 del 5 maggio 2026 chiarisce la portata applicativa dell’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, focalizzandosi sui limiti del potere datoriale di fronte al diritto al congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/1992. Il provvedimento precisa che la natura giuridica dell’istituto si configura quale sospensione del rapporto di lavoro, fruibile in forma continuativa o frazionata su base giornaliera entro il limite di due anni nell’arco della vita lavorativa. L’autorizzazione dell’INPS costituisce il titolo legittimante esclusivo per l’astensione, ferma restando la sussistenza di un obbligo di leale collaborazione in capo al lavoratore, tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro per consentire il bilanciamento con le esigenze organizzative aziendali.

La Nota n. 0000950 del 05/05/2026 estende al congedo straordinario i principi già definiti per i permessi mensili dagli interpelli ministeriali n. 31/2010 e n. 1/2012, in ragione dell’identità di ratio assistenziale esistente tra i due strumenti. Di conseguenza, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere una programmazione preventiva delle assenze, a condizione che l’individuazione delle giornate sia concordata e non comprometta il diritto del disabile a una tutela effettiva. Qualora sopraggiungano esigenze improvvise o indifferibili, le priorità assistenziali prevalgono sull’organizzazione dell’impresa, rendendo legittima la modifica della calendarizzazione o la comunicazione immediata dell’assenza.

L’Ispettorato evidenzia che l’imposizione di schemi rigidi o di procedimenti autorizzativi datoriali costituisce un’indebita compressione del diritto al congedo, il quale non è subordinato al consenso dell’azienda. Sul piano sanzionatorio, la condotta del datore di lavoro diretta a limitare o condizionare l’esercizio del congedo integra la violazione dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 151/2001, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 2.582. A ciò si aggiunge il divieto di conseguire la certificazione della parità di genere qualora sia stato accertato un ostacolo al diritto nei due anni antecedenti.

Antonio Forte – Segretario comunale