(di Antonio Forte)

In materia di controlli sulla malattia, l’efficacia di fede privilegiata del verbale del medico fiscale ex art. 2700 c.c. riguarda unicamente le attività compiute e i fatti constatati direttamente dal pubblico ufficiale, con esclusione delle sue valutazioni o formule sintetiche intrinsecamente ambigue. L’onere della prova della sussistenza dell’assenza ingiustificata del lavoratore al domicilio incombe interamente sul datore di lavoro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, ha confermato la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da un’azienda a un dipendente a seguito di tre assenze imputate durante gli accertamenti sanitari domiciliari. L’impianto accusatorio datoriale si fondava essenzialmente sui verbali redatti dal medico di controllo dell’INPS recanti la dicitura “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo“.

Gli ermellini hanno evidenziato la correttezza del giudizio di merito con cui si è accertata l’ambiguità semantica di tale formula. Essa, infatti, non dimostra in modo inequivoco l’allontanamento doloso o colposo del lavoratore dal proprio domicilio, ben potendo essere indicativa di una mera difficoltà oggettiva del verbalizzante nel reperire l’ubicazione dell’abitazione. Tale incertezza trova riscontro sia nella contestuale annotazione relativa all’impossibilità di immettere l’invito a visita nella cassetta postale, sia nel buon esito di ulteriori verifiche domiciliari eseguite a ridosso delle date contestate.

Sotto il profilo probatorio, la Suprema Corte precisa le condizioni di operatività dell’art. 2700 c.c. Il verbale del medico di controllo fa fede fino a querela di falso esclusivamente per i fatti attestate dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Conseguentemente, l’interpretazione del significato e della portata delle espressioni descrittive utilizzate nel verbale attiene al libero convincimento del giudice e non necessita dell’instaurazione del querela di falso. In applicazione dell’art. 5 l. 604/1966, la prova della condotta addebitata ricade interamente sul datore di lavoro, il quale non può traslare tale onere sul dipendente.

Infine, con riferimento alla singola assenza ascrivibile all’effettuazione di sedute di fisioterapia in orario di visita, la Suprema Corte qualifica il fatto come violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione dell’allontanamento dal domicilio. Poiché la contrattazione collettiva di settore (nel caso di specie il CCNL chimici-farmaceutici) punisce espressamente tale inosservanza con sole sanzioni meramente conservative, il giudice d’appello ha correttamente riscontrato la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 18, quarto comma, l. 300/1970, confermando l’annullamento dell’espulsione e la reintegrazione nel posto di lavoro.

Antonio Forte – Segretario comunale