(di Antonio Forte)
Nelle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 non è consentito lo scorrimento della graduatoria per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli messi a selezione, esaurendo la selezione i suoi effetti con il perfezionamento del primo trasferimento. L’utilizzo della graduatoria oltre il fabbisogno originario determina un’illegittima trasformazione dell’istituto in uno strumento di reclutamento. Lo scorrimento è ammesso unicamente ove la cessione del contratto del primo classificato non si perfezioni per rinuncia o causa impeditiva sopravvenuta prima della conclusione della procedura.
Il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, reso con nota Prot. n. 0011573/2026 del 03/08/2026, chiarisce i limiti operativi dell’istituto della mobilità volontaria disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Il riscontro trae origine dall’interpello di un Comune chiamato a rilasciare il nulla osta definitivo al trasferimento di un dipendente, richiesto da un’altra amministrazione a seguito dello scorrimento di una graduatoria di mobilità già utilizzata per la copertura del posto messo a bando.
L’organo di indirizzo ribadisce la natura giuridica della mobilità volontaria, qualificandola come una modalità di acquisizione di personale mediante cessione del contratto di lavoro, strutturalmente distinta dalle procedure concorsuali d’accesso dall’esterno. Tale differenza ontologica si riflette sulla funzione e sull’efficacia degli esiti selettivi. La valutazione comparativa svolta nell’ambito della mobilità non è preordinata alla formazione di una graduatoria stabile da cui attingere per sopravvenute vacanze d’organico, bensì è strettamente funzionale alla selezione del candidato maggiormente rispondente alle esigenze organizzative dell’ente correlate al singolo posto.
Consentire l’utilizzo ulteriore dell’elenco degli idonei altererebbe la causa tipica della mobilità, trasformandola impropriamente in una procedura reclutativa in contrasto con le finalità normative. L’orientamento trova solido ancoraggio nella giurisprudenza amministrativa, richiamata espressamente nel parere Prot. n. 0011573/2026. Tra le pronunce rilevanti viene citata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 24 marzo 2026, n. 2468, la quale ha riaffermato che l’istituto dello scorrimento costituisce una prerogativa esclusiva delle graduatorie concorsuali pubbliche, inestendibile a selezioni speciali o riservate. Analogamente, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza 19 dicembre 2022, n. 11065, ha escluso che per gli esiti di mobilità sia configurabile la reviviscenza o un meccanismo assimilabile allo scorrimento concorsuale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia l’unica deroga consentita: lo scorrimento è ammissibile esclusivamente se il trasferimento del vincitore non si perfezioni prima della conclusione del procedimento per rinuncia, mancato nulla osta o altro impedimento. Perfezionata la cessione del contratto, la procedura è definitivamente conclusa. L’ente che necessiti di ulteriori unità deve attivare un nuovo avviso di mobilità o le ordinarie modalità di reclutamento.
Antonio Forte – Segretario comunale