(di Antonio Forte)
Gli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, relativi ai contributi per le campagne elettorali superiori a tremila euro annui, impongono alle pubbliche amministrazioni di contemperare il principio di trasparenza con il diritto alla protezione dei dati personali dei terzi erogatori. Ne consegue che, qualora il finanziamento provenga da una persona fisica o da una ditta individuale, l’amministrazione deve oscurare il nominativo del donatore inserendo la dicitura generica “persona fisica”, ferma restando l’ostensibilità integrale del dato mediante l’istituto dell’accesso civico generalizzato; al contrario, qualora il contributo sia erogato da persone giuridiche o enti, sussiste l’obbligo di pubblicazione integrale della denominazione societaria o associativa.
La delibera numero 295 del 21 luglio 2026, emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), definisce le corrette modalità di pubblicazione dei contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale dei titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale. Il provvedimento scaturisce da una richiesta di parere formulata da un Consiglio regionale in merito alla necessità di bilanciare le esigenze di ostensibilità pubblica con la riservatezza dei soggetti terzi finanziatori. L’Autorità, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 3 luglio 2026, ricostruisce il quadro normativo derivante dal combinato disposto dell’articolo 14 del decreto legislativo numero 33 del 2013, della legge numero 441 del 1982 e della legge numero 659 del 1981. Tali disposizioni statuiscono l’obbligo di pubblicare, entro tre mesi dall’elezione e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, le dichiarazioni congiunte o singole relative ai finanziamenti che superino la soglia di tremila euro nell’anno. Sotto il profilo della tutela della riservatezza, l’Autorità evidenzia che il nominativo del donatore persona fisica costituisce un dato idoneo a rivelare le opinioni politiche, ascrivibile pertanto alle categorie particolari di dati personali individuate dall’articolo 9 del Regolamento Europeo 2016/679 e assoggettato alle tutele dell’articolo 2-sexies del Codice della privacy, nonché ai principi di necessità e minimizzazione. Per garantire l’interesse pubblico alla trasparenza senza ledere i diritti dei terzi, la delibera impone l’oscuramento del nome dei donatori persone fisiche e delle ditte individuali. La conoscibilità della provenienza delle risorse finanziarie resta comunque garantita dall’attivazione del rimedio dell’accesso civico generalizzato ex articolo 5, comma 2, del decreto legislativo numero 33 del 2013. Rimangono invece esclusi da tali obblighi di trasparenza i componenti degli organi di indirizzo politico dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche qualora ricoprano cariche in enti di secondo livello.
Antonio Forte – Segretario comunale