(di Antonio Forte)

Nelle procedure di gara svolte tramite piattaforme telematiche di approvvigionamento, le comunicazioni inerenti alla procedura avvengono prioritariamente all’interno del sistema digitale e l’operatore economico è gravato da un preciso onere di consultazione e monitoraggio della piattaforma, restando escluso qualsiasi dovere di comunicazione individuale da parte della stazione appaltante.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IX, con la sentenza n. 04926/2026 del 10 agosto 2026, si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusione di un operatore economico e sulla validità delle comunicazioni di gara effettuate esclusivamente mediante piattaforma telematica. La vicenda trae origine dall’impugnazione proposta da una società avverso gli atti della procedura aperta indetta per la fornitura triennale di dispositivi medici antiblastici a circuito chiuso. A seguito di un’ordinanza cautelare che imponeva alla stazione appaltante di consentire alla ricorrente la presentazione dell’offerta al fine di valutarla secondo il principio di equivalenza prestazionale, l’Amministrazione ha provveduto a riaprire i termini di gara in piattaforma. La concorrente ha tuttavia trasmesso la propria offerta a mezzo PEC e oltre la nuova scadenza, sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione individuale dell’avviso di riapertura dei termini e censurando la mancata notificazione diretta della nuova scadenza.

I giudici partenopei, respingendo i motivi aggiunti e dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, hanno delineato l’architettura applicativa del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 in materia di digitalizzazione e utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento. Il TAR ha ribadito che la lex specialis imponeva la gestione integrale della gara tramite il portale telematico, con l’obbligo dei concorrenti di registrarsi, autenticarsi e formulare l’offerta esclusivamente sul sistema digitalizzato, pena l’inammissibilità della stessa. In questo contesto, le comunicazioni e gli scambi di informazioni avvengono in via primaria mediante la piattaforma e solo in ipotesi eccezionali di malfunzionamento si ricorre al domicilio digitale.

Con la sentenza in esame viene ribadito che l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di inviare una comunicazione individuale all’impresa per notificare la riapertura dei termini, giacché l’avviso risultava liberamente e immediatamente visibile sul portale per qualsiasi operatore. L’impresa, in qualità di operatore economico qualificato, era tenuta ad assolvere, con la dovuta diligenza professionale, l’onere di consultazione periodica della piattaforma di gara. L’invio dell’offerta via PEC e il ritardo nella trasmissione non possono essere scusati, configurando una violazione insanabile delle regole di gara e dei principi di segretezza e par condicio competitorum. L’operato della stazione appaltante è stato ritenuto pienamente conforme agli articoli 25 e 92 del d.lgs. n. 36/2023, confermando che l’uso della piattaforma è sufficiente a garantire la trasparenza e l’imprescindibile dovere di monitoraggio resta interamente a carico della ditta partecipante.

SENTENZA_4926_2026_TAR_CAMPANIA