(di Antonio Forte)

Il principio di equivalenza non trova applicazione qualora le specifiche tecniche stabilite dalla stazione appaltante integrino requisiti minimi obbligatori e indefettibili, rispondenti a comprovate e oggettive esigenze di tutela della salute pubblica. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione nel definire l’oggetto dell’appalto, se supportata da rigorosa istruttoria e sperimentazione sul campo, è insindacabile nel merito, configurando l’offerta di un prodotto strutturalmente difforme un’ipotesi di aliud pro alio non rimediabile.

La controversia risolta dal TAR Catania con la sentenza n. 1909/2026 trae origine dall’esclusione di un operatore economico da una procedura aperta indetta da un’Azienda Sanitaria Provinciale per l’affidamento in noleggio di sistemi di disinfezione da legionella delle reti idriche ospedaliere, basati sulla produzione in situ di monoclorammina. La società ricorrente aveva presentato un’offerta basata su un principio attivo differente, invocando il principio di equivalenza funzionale e lamentando la natura anticoncorrenziale e discriminatoria della lex specialis.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia rigetta il ricorso, delineando i confini operativi del principio di equivalenza alla luce dell’allegato II.5 del Decreto Legislativo numero 36 del 2023. Sebbene tale principio informi l’intera disciplina dell’evidenza pubblica a salvaguardia del favor partecipationis e della concorrenza, esso incontra un limite insuperabile nelle caratteristiche essenziali e prestazionali imposte dall’amministrazione per soddisfare un proprio effettivo e documentato bisogno. Il principio di equivalenza non può essere strumentalizzato per legittimare la proposta di prestazioni concretamente incompatibili con la finalità pubblica perseguita, poiché la carenza dei requisiti minimi condizionanti determina una difformità insanabile dell’offerta.

Nel caso di specie, la scelta esclusiva della monoclorammina non è frutto di una determinazione arbitraria o irragionevole, bensì l’esito di una prolungata attività istruttoria e sperimentale condotta dagli organi scientifici e sanitari dell’ente. Tale percorso ha evidenziato la fallimentarità dei sistemi alternativi pregressi, responsabili di fenomeni corrosivi e dell’inefficacia nel debellare il batterio nello specifico contesto idrico aziendale. La giurisprudenza amministrativa ribadisce che la tutela della concorrenza non costituisce un valore assoluto, ma un mezzo subordinato al conseguimento del miglior risultato per l’amministrazione e la collettività. Nelle procedure di affidamento destinate a operare in contesti sensibili quali quello sanitario, trovi piena applicazione il principio di precauzione. Di conseguenza, l’onere probatorio circa l’esatta corrispondenza e compatibilità del prodotto alternativo grava interamente sull’offerente, il quale non può limitarsi a produrre certificazioni astratte, ma deve confutare puntualmente le risultanze tecniche poste a fondamento della scelta della stazione appaltante.

Antonio Forte – Segretario comunale